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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13569/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (ipotesi lieve). Ha contestato che la motivazione della Corte d'Appello si è limitata a richiamare la diversità delle sostanze detenute senza effettuare la valutazione complessiva della gravità del fatto richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, pur in termini sintetici, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'ipotesi lieve valorizzando la quantità e la pluralità delle sostanze. Ha inoltre integrato il percorso argomentativo richiamando la motivazione del primo grado, che evidenziava attrezzatura per lo spaccio, denaro sequestrato (Euro 505), monitoraggio del domicilio, arrivi di soggetti con precedenti e l'uso di segni convenzionali: nel loro insieme tali elementi hanno consentito una valutazione complessiva conforme ai criteri indicati dalla Sez. U. n. 51063/2018 (Murolo). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La norma disciplina l'ipotesi di lieve entità per le condotte di detenzione di stupefacenti; la sua applicabilità richiede una valutazione complessiva degli elementi fattuali e non può essere esclusa automaticamente dalla sola diversità delle sostanze.

  • Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione»

    La giurisprudenza afferma che la diversità delle sostanze non esclude di per sé l'ipotesi lieve; occorre una valutazione globale degli indici sintomatici (quantità, modalità, strumenti, denaro, contesto, ecc.).

Massime di principio

  • L'applicazione del comma 5 dell'art. 73 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici: quantità, pluralità o diversità delle sostanze, attrezzatura, denaro, modalità di custodia e commercializzazione, frequenza e contesto (es. monitoraggio del domicilio, arrivi di clienti).
  • La sola presenza di diverse tipologie di stupefacenti non impedisce automaticamente il riconoscimento della lieve entità; però tale elemento deve essere bilanciato con gli altri indici probatori.
  • Se il primo grado e la Corte d'Appello forniscono motivazioni complementari (es. l'uno valorizza attrezzatura e denaro, l'altro quantità e pluralità), la Cassazione può ritenere il complesso motivazionale sufficiente (principio della 'doppia conforme').
  • Per contrastare efficacemente una decisione che esclude l'ipotesi lieve, il difensore deve dimostrare l'assenza o l'insufficienza degli indici sintomatici (es. quantità minime, assenza di strumenti di spaccio, mancanza di proventi, assenza di contatti commerciali), richiedendo una valutazione puntuale e complessiva.
  • La motivazione di merito non deve essere prolissa ma deve essere adeguata rispetto agli oneri motivazionali: la Cassazione valuta se il compendio argomentativo complessivo soddisfa i criteri giurisprudenziali per escludere o riconoscere la lieve entità.

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