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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06147/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un'intimazione di pagamento IRAP relativa all'anno d'imposta 2004, fondata su una cartella di pagamento che l'agente della riscossione assumeva notificata il 31 dicembre 2008. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente e respinto l'appello dell'agente, rilevando che non fosse stata provata la rituale notifica della cartella presupposta, eseguita mediante deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario, con conseguente necessità dell'invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., adempimento non dimostrato. La Corte d'appello aveva inoltre affermato che non era possibile conoscere nemmeno l'imposta e l'anno di imposta cui si riferiva l'intimazione. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica fosse stata correttamente perfezionata; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che per le notifiche eseguite nel 2008 non era prevista la raccomandata e che la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 non poteva incidere su un rapporto ormai definito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi: da un lato, il difetto di prova della notifica della cartella presupposta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; dall'altro, l'impossibilità di individuare l'imposta e l'anno d'imposta oggetto dell'intimazione. Poiché il ricorso non censurava quest'ultima ratio, idonea da sola a sostenere il rigetto dell'appello, mancava interesse all'impugnazione dell'altra ragione; di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    temporanea assenza del destinatario; deposito presso la casa comunale; invio della raccomandata informativa

    La notifica eseguita con il procedimento dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, incluso l'invio della raccomandata informativa, la cui prova deve risultare in giudizio.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    notifica della cartella di pagamento

    La norma è richiamata quale disciplina della notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento; la Corte non entra nel merito della sua portata perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di legge

    È il parametro formale invocato per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'agente della riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • Corte cost. n. 258/2012

    sentenza sopravvenuta richiamata dalla ricorrente

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere che il successivo intervento della Corte costituzionale non potesse incidere su una notifica eseguita nel 2008; la Corte di cassazione non affronta il punto per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes.
  • L'omessa impugnazione di una delle ragioni autonome poste a base della decisione comporta difetto di interesse a censurare le altre, perché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque travolgere la statuizione impugnata.
  • In tema di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la parte che ne invochi la validità deve dimostrare il completamento dell'intero procedimento notificatorio, compreso l'invio della raccomandata informativa.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazioni di legge non consente di superare la preclusione derivante dalla presenza di una ratio decidendi non attaccata e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione.
  • La specificità dell'atto impositivo o della cartella presupposta deve risultare in modo tale da consentire l'identificazione del tributo e dell'anno di riferimento; in difetto, la validità dell'intimazione può essere compromessa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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