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Circolare

Circolare Inail n. 70 del 23 dicembre 2025

Regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della magistratura onoraria.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n.51 non mutano il regime assicurativo previsto dall'art.25, comma 5, del d.lgs.116/2017: i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva o non esclusiva sono assicurati presso l'INAIL secondo le modalità già indicate nella circolare INAIL 8 novembre 2017, n.50. Vengono ribaditi classificazione tariffaria, base imponibile convenzionale, onere del datore di lavoro per il premio e rilevanza fiscale e previdenziale del compenso.

Regime assicurativo INAIL per la magistratura onoraria (art.31-bis e 31-ter, d.lgs.116/2017, inseriti dalla legge 15/04/2025 n.51)

Punti principali

Quadro normativo

Riferimenti principali: DPR 30/06/1965 n.1124, DPR 22/12/1986 n.917, d.lgs.13/07/2017 n.116 (artt.25,31-bis,31-ter), legge 15/04/2025 n.51 e circolare INAIL 08/11/2017 n.50.

Estensione dell'assicurazione

La legge 15/04/2025 n.51 ha inserito gli artt.31-bis e 31-ter nel d.lgs.116/2017 ribadendo l'assicurazione obbligatoria INAIL per i giudici onorari di pace e i viceprocuratori onorari confermati, sia in regime di esclusività sia in regime non esclusivo.

Conferma del regime previsto dall'art.25, comma 5

Nulla cambia rispetto a quanto disposto dall'art.25, comma 5: l'assicurazione è attuata con le modalità dell'art.41 del DPR 1124/1965 e si applica il tasso di rischio relativo all'attività svolta.

Classificazione tariffaria e premio

L'attività è classificabile alla voce 0722 della gestione "Altre attività" delle tariffe premi vigenti; il premio è a premio ordinario calcolato sul tasso di rischio corrispondente.

Base imponibile convenzionale

Ai fini del calcolo del premio si assume come retribuzione imponibile l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite (rivalutato annualmente); tale importo non è frazionabile.

Onere e modalità di versamento

Le prestazioni sono commisurate alla stessa base imponibile usata per il premio, che è a esclusivo carico del datore di lavoro; i premi e contributi si versano secondo le disposizioni e i termini previsti per i lavoratori dipendenti e come indicato nella circolare INAIL 08/11/2017 n.50.

Riferimento alla circolare INAIL 2017 n.50

Per dettagli operativi su obbligo assicurativo, classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio si rimanda integralmente alla circolare INAIL citata.

Effetti fiscali e previdenziali del compenso

Il compenso percepito è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente (art.50, comma 1, lett. f del TUIR) e costituisce base imponibile ai fini previdenziali.

Testo integrale

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