Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2025
Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Ministro dell'economia e delle finanze ha fissato, con decreto del 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13/12/2025), il saggio degli interessi legali all'1,60% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Tale misura serve come limite massimo di riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell'art.116 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e come sanzione nei casi di mancato/ritardato versamento dovuto ad oggettive incertezze giurisprudenziali o amministrative, se il pagamento avviene entro i termini fissati dagli enti impositori. In allegato è fornita la tabella dei tassi vigenti dal 1° gennaio 1997 per agevolare i calcoli.
Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2026 (Decreto MEF 10 dicembre 2025)
Punti principali
Determinazione del tasso
Decreto MEF 10 dicembre 2025 pubblicato in G.U. n.289 del 13/12/2025: saggio degli interessi legali pari all'1,60% in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 2026.
Ambito di applicazione
Il tasso costituisce la misura massima di riduzione delle sanzioni civili previste dall'art.116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della legge 23/12/2000, n.388 e la misura della sanzione per mancati/ritardati versamenti dovuti ad oggettive incertezze su obblighi contributivi, se il versamento è effettuato entro i termini fissati (comma 10 dell'art.116, come modificato).
Quadro normativo e riferimenti
Richiamati: Codice civile art.1284, legge 23/12/2000 n.388 (art.116), decreto-legge 2/3/2024 n.19 (art.30), decreto MEF 10/12/2025 e circolari Inail pertinenti (n.56/2001, n.73/2003, n.31/2024, n.2/2025).
Documentazione allegata
Allegato con la tabella riepilogativa delle misure del tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997, utile per il calcolo degli interessi alle rispettive decorrenze.
Indicazioni operative
Il valore dell'1,60% va utilizzato dagli uffici competenti per determinare riduzioni sanzionatorie e sanzioni per ritardi/mancati versamenti nei casi previsti; la circolare fornisce il riferimento normativo e il prospetto storico per i calcoli.
Testo integrale
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