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Circolare

Circolare Inail n. 55 dell'11 dicembre 2025

Assegno di incollocabilità erogato dall’Inail. Adeguamento dei limiti di età previsti per l’erogazione. Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Articolo 9.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'art. 9 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 adegua il limite anagrafico per la fruizione dell'assegno di incollocabilità all'età prevista per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria, correlata periodicamente all'età pensionabile. Dall'1 gennaio 2026 il limite di età è esteso, salvo conversione, fino al 67° anno per i requisiti attualmente previsti; l'innalzamento futuro dell'età pensionabile comporterà l'adeguamento automatico del limite per l'assegno. La circolare fornisce istruzioni operative per le diverse categorie di assicurati e modalità di tutela del mantenimento o riacquisizione del beneficio.

Assegno di incollocabilità erogato dall'Inail: adeguamento dei limiti di età per l'erogazione (D.L. 31/10/2025, n.159, art.9)

Punti principali

Quadro normativo

Riferimenti principali: DPR 30/6/1965 n.1124 (art.180), legge 5/5/1976 n.248 (art.10), DM 27/1/1987 n.137, D.Lgs. 23/2/2000 n.38 (art.13-bis), DM 20/5/2025 n.30 e il D.L. 31/10/2025 n.159 (art.9) che introduce la modifica sull'età.

Modifica del requisito anagrafico

Sostituzione del riferimento all'età fissa con il limite previsto per l'ammissione all'assunzione obbligatoria, adeguato periodicamente all'eta' pensionabile; conseguenza immediata: dal 1/1/2026 estensione della fruizione fino al 67° anno, fermo restando il mantenimento degli altri requisiti.

Effetti e adeguamento automatico

Il limite per ottenere l'assegno sarà aggiornato automaticamente in caso di successivi innalzamenti dell'età pensionabile, assicurando coerenza con le misure di tutela del lavoro e con l'adeguamento alla speranza di vita.

Categorie interessate e decorrenza

1) Titolari con assegno in erogazione che compiono 65 anni dal 1/1/2026: mantenimento d'ufficio dell'erogazione. 2) Titolari che avevano perso l'assegno dopo aver compiuto 65 anni prima del 1/1/2026: verranno forniti elenchi dalle strutture centrali e le Sedi informeranno gli interessati per presentare istanza; il diritto decorrerà dal mese successivo alla domanda. 3) Titolari di rendita che non hanno mai presentato istanza ma possiedono i requisiti: possono presentare domanda e ottenere l'assegno con decorrenza dal mese successivo alla presentazione.

Istruzioni operative e adempimenti

Le Sedi dovranno procedere d'ufficio per i casi di mantenimento e notificare tempestivamente gli interessati individuati tramite elenchi centrali. Le istanze presentate produrranno decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione. Si dovrà tenere conto del parere preventivo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

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