Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16233/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito intestato a una società, rispetto al quale i correntisti e i garanti hanno chiesto l'accertamento del saldo effettivo previa espunzione di addebiti ritenuti illegittimi: interessi ultralegali e moratori, anatocismo, spese non pattuite, commissioni di massimo scoperto e altre commissioni, oltre alla rideterminazione del saldo mediante consulenza tecnica. In via autonoma è stata anche chiesta, dopo la chiusura del rapporto, la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente versate in eccedenza. La banca ha resistito. In primo grado il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito e quelle prodromiche perché il conto non era ancora estinto; in appello la corte territoriale ha rigettato il gravame rilevando soprattutto la mancanza di documentazione del rapporto, non sopperibile né con ordine di esibizione né con CTU, e la non attendibilità della perizia di parte. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. per avere il giudice d'appello rilevato officiosamente l'assenza della documentazione senza attivare il contraddittorio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., motivazione apparente/contraddittoria e violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che la corte avrebbe mal valutato la perizia e avrebbe erroneamente richiamato il tema dell'usura sopravvenuta, riferito dai ricorrenti ai soli mutui.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 101, comma 2, c.p.c. opera solo quando il giudice rilevi d'ufficio circostanze nuove idonee a modificare il quadro fattuale e aprire sviluppi non considerati dalle parti; la semplice constatazione della mancanza di documentazione posta a fondamento delle domande non integra tale ipotesi. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte comunque non decisivo: la corte territoriale aveva motivato il diniego dell'ordine di esibizione come strumento residuale e non esplorativo, e il riferimento all'usura sopravvenuta era soltanto argomentazione di rinforzo, mentre la ratio decidendi era il difetto di prova delle pretese della parte attrice. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il contraddittorio preventivo è necessario solo se il giudice rileva d'ufficio circostanze nuove che mutano il quadro fattuale e incidono sul thema decidendum; non quando si limita a constatare la mancanza di prova/documentazione posta a base della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. per censurare l'asserita decisione officiosa sulla mancanza di documenti, ma senza accoglimento della doglianza.

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile aliunde e non con finalità meramente esplorative.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

    la doglianza è stata reputata non decisiva rispetto alla ratio basata sul difetto di prova; il richiamo all'usura sopravvenuta è stato considerato solo argomentazione di rincalzo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma di deduzione dei vizi di violazione di legge richiamata dai ricorrenti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma di deduzione dei vizi processuali richiamata dai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, il rilievo officioso di una carenza probatoria o documentale non impone l'attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. se non introduce un fatto nuovo idoneo a modificare il quadro fattuale, ma si limita a valutare la mancata dimostrazione delle allegazioni di parte.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non può essere utilizzato per sopperire all'onere probatorio della parte o per compiere indagini esplorative su documenti di cui non sia già dimostrata l'utilità probatoria.
  • La consulenza tecnica di parte o d'ufficio non può sostituire la prova dei fatti costitutivi della pretesa; se manca la documentazione essenziale del rapporto, il giudice può rigettare la domanda per difetto di prova senza essere tenuto a disporre CTU.
  • In cassazione, la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; le critiche rivolte a argomentazioni di mero rinforzo non sono idonee a determinare la cassazione.
  • In materia di contestazioni sul rapporto bancario, la deduzione di usura o di altri addebiti illegittimi richiede una base documentale adeguata; in mancanza, la domanda di rideterminazione del saldo e di ripetizione dell'indebito non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.