Cassazione Civile, Sentenza n. 31413/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto gli appelli dei contribuenti ritenendo decadenza dell'accertamento per l'anno 2002. L'Ufficio deduceva che, per i versamenti sui conti correnti eccedenti i redditi dichiarati, sussisteva la fattispecie penale di dichiarazione infedele (art.4 d.lgs.74/2000) e quindi l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p., con conseguente raddoppio dei termini decadenziali ai sensi dell'art.43 DPR 600/1973 (nella versione introdotta dall'art.37, comma 26, d.l. 223/2006), rendendo tempestivi gli avvisi notificati il 28/04/2011 per il 2002. Parallelamente, la controricorrente Alessandra aveva perfezionato una definizione agevolata invocando l'estinzione del giudizio nei suoi confronti ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Alessandra Emma Carla Mariotti per perfezionamento della definizione agevolata (art.6, comma 13, d.l. 119/2018). Quanto agli altri due contribuenti, ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo fondato il motivo secondo cui la CTR non aveva valutato correttamente l'operatività del raddoppio dei termini decadenziali anche con riferimento all'art.4 d.lgs. 74/2000 e aveva errato nel dare rilievo all'assenza di iscrizione di notizia di reato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per i necessari accertamenti di fatto e di diritto, con mandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13
La perfezione della definizione agevolata estingue il giudizio tributario pendente limitatamente alla pretesa definita; la Corte ha dichiarato estinto il procedimento nei confronti della contribuente che ha perfezionato la definizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo comma
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini decadenziali si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per reati del d.lgs. 74/2000; non è richiesto che la denuncia sia effettivamente presentata o che risulti iscrizione di notizia di reato.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 26 (conv. l. 248/2006)
Modifica, ratione temporis, della disciplina che ha introdotto il raddoppio dei termini in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari; richiamata dalla Corte come norma rilevante per il computo dei termini.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Disciplina il reato di "dichiarazione infedele"; la Corte ha ritenuto che la sussistenza degli elementi della fattispecie può giustificare l'obbligo di denuncia e quindi l'operatività del raddoppio dei termini decadenziali.
Codice di procedura penale, art. 331
Stabilisce l'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale; il sorgere dell'obbligo è il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento e non richiede la verifica della sussistenza o dell'esito dell'azione penale da parte del giudice tributario.
Massime di principio
- La perfezione di una definizione agevolata ai sensi delle norme richiamate estingue il giudizio tributario limitatamente alla posizione definita.
- Il raddoppio dei termini decadenziali ex art.43 DPR 600/1973 opera quando sussiste l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per reati previsti dal d.lgs. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che sia risultata iscrizione di notizia di reato.
- Spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di allegare e dimostrare i presupposti per l'applicazione del termine raddoppiato (esistenza di elementi che integrano l'obbligo di denuncia); tale valutazione può richiedere accertamenti di merito rimessi al giudice di merito.
- Per il computo del periodo di imposta rilevante ai fini del raddoppio si prende l'anno d'imposta sostanziale (es. 2002), e non l'anno di presentazione della dichiarazione (es. 2003).
- Eventuali cause di estinzione o di non punibilità del reato non escludono, di per sé, l'obbligo di denuncia e quindi l'operatività del raddoppio dei termini, poiché tale verifica compete all'autorità giudiziaria penale.
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