Cassazione Civile, Sentenza n. 31407/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia fiscale sulla determinazione dell'esercizio di competenza della plusvalenza derivante dalla cessione onerosa pro soluto di crediti da parte di Parmafactor/SHTF: l'Agenzia sosteneva che la plusvalenza dovesse essere imputata al 2006 (anno dei pagamenti dai debitori ceduti), mentre la contribuente e la CTR hanno ritenuto che la plusvalenza si sia realizzata nel 2005, anno di perfezionamento dei contratti di cessione pro soluto. Inoltre questione processuale relativa a una dichiarazione di cessazione della materia del contendere ottenuta per definizione agevolata limitata al 2008 e non estesa al 2006
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione dell'Agenzia limitatamente all'errore dell'ordinanza che aveva estinto il giudizio anche per l'accertamento relativo al 2006, rinviando alla fase rescissoria. In sede rescissoria la Corte ha rigettato i motivi di cassazione proposti dall'Agenzia e ha confermato il principio che la plusvalenza da cessione pro soluto di crediti si realizza al perfezionamento del negozio (anno 2005 nel caso di specie). Le spese sono compensate
Norme richiamate
Codice di procedura civile
artt. 391-bis, 395, primo comma, n. 4; art. 360, primo comma
Uso procedurale per la revocazione dell'ordinanza e per dedurre errori di fatto e motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la revocazione per errore di fatto determinante la decisione
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 136/2018
Norma sulla definizione agevolata delle liti tributarie: ha consentito l'istanza di estinzione del giudizio limitata alla controversia definita (qui il 2008), criterio che ha influito sulla valutazione della cessazione della materia del contendere
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
artt. 86, comma 1 e 109, comma 1
Applicazione del principio di competenza: la plusvalenza d'impresa si realizza per competenza; la Corte ha interpretato che, per cessioni pro soluto di crediti, la competenza si determina al perfezionamento del negozio trasferente il diritto
Codice civile
L'esistenza dell'obbligo legale di garanzia dell'esistenza del credito (art. 1266) non è, di per sé, idonea a posticipare la realizzazione della plusvalenza derivante da una cessione pro soluto se con la cessione sono trasferiti i rischi e i benefici
Principi contabili nazionali - OIC n. 15
D.VII.a, D.VII.b, E h) e E p)
Per le cessioni pro soluto, se il rischio d'insolvenza è trasferito al cessionario il credito va rimosso e l'utile rilevato; informazioni in nota integrativa non bastano a dimostrare incertezza della plusvalenza se non sussistono clausole che reintroducono il rischio in capo al cedente
Principi contabili internazionali - IAS 39
disposizioni sulla derecognition e sul continuing involvement
La derecognition richiede il trasferimento dei rischi e benefici; in assenza di continuing involvement il credito si cancella e l'effetto patrimoniale è definitivo al momento del trasferimento
Norme processuali relative agli atti di costituzione in Cassazione
art. 371 c.p.c., artt. 365, 366, 369 c.p.c.
Richiami sulle forme del controricorso e sulla possibilità che questo valga come ricorso incidentale solo se contiene i requisiti previsti; utile per valutare i limiti delle domande nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Per cessioni onerose pro soluto di crediti la plusvalenza si realizza, ai fini fiscali, al perfezionamento del negozio che trasferisce il diritto con i connessi benefici e rischi: la competenza segue la sostanza economica e non il solo incasso da parte del cessionario
- Il fatto che il debitore ceduto paghi solo successivamente non sposta di per sé la tassazione se con la cessione è stato trasferito il rischio d'insolvenza e il controllo sul credito
- La sola presenza in nota integrativa di riferimenti ad incertezze non è sufficiente a dimostrare che la plusvalenza non sia definitiva: occorre verificare clausole contrattuali che prevedano regresso, meccanismi di rimborso o continuing involvement
- Se esistono clausole che riconducono sul cedente parte del rischio (azioni di regresso, aggiustamenti post-cessione) la derecognition contabile e l'imputazione fiscale possono essere differite o modulare; è necessario provare tale mantenimento di rischio
- Dal punto di vista probatorio e processuale, chi chiede l'estinzione del giudizio per definizione agevolata deve documentare chiaramente l'oggetto della definizione; ambiguità possono giustificare revocazione dell'ordinanza
- In fase di redazione dei contratti di cessione e delle note integrative è fondamentale specificare chiaramente natura pro soluto o pro solvendo e le eventuali clausole di ripristino del rischio per evitare contenziosi fiscali
- Nel contenzioso tributario, l'interpretazione coordinata di diritto civile, principi contabili nazionali e internazionali e norme fiscali è determinante per stabilire l'esercizio di competenza delle plusvalenze derivanti da operazioni finanziarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 31283/2022 del 24/10/2022
- Sentenza civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 31344/2022 del 24/10/2022
- Sentenza civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 31345/2022 del 24/10/2022
- Sentenza civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 31346/2022 del 24/10/2022
- Sentenza civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 31413/2022 del 24/10/2022
- Sentenza civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 31416/2022 del 24/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →