Cassazione Civile, Sentenza n. 31416/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.13306/2020 che aveva dichiarato estinto il ricorso per mancata riassunzione. Il ricorrente deduceva che la Corte aveva erroneamente ritenuto fosse stata disposta una sospensione del processo con la precedente ordinanza n.10765/2017 e che, di conseguenza, il mancato atto di riassunzione avesse determinato l'estinzione. In realtà il ricorrente aveva aderito alla definizione delle controversie pendenti ai sensi dell'art.6 del D.L. n.119/2018 (presentando la domanda e pagando la prima rata) e aveva depositato istanza di sospensione fino al 31/12/2020; la censura è quindi fondata su un'errata percezione di fatti processuali da parte della Corte (confusione tra rinvio a nuovo ruolo e sospensione e mancato riconoscimento dell'adesione alla definizione agevolata).
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la revocazione. Accertata, anche sulla base delle ammissioni dell'Agenzia, l'adesione del contribuente alla definizione ex art.6 D.L. n.119/2018 e il pagamento della prima rata, la Corte ha revocato l'ordinanza impugnata e, pronunciando in sede rescissoria, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art.6 del citato decreto. Le spese della fase rescindente sono compensate; le spese della fase rescissoria restano a carico della parte che le ha anticipate, applicando i principi richiamati (art.46 d.lgs. n.546/1992 e art.6, comma 13, D.L. n.119/2018).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c. e art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norme invocate come fondamento per la revocazione: consentono l'impugnazione per errori di percezione di fatti processuali e per sopravvenienze rilevanti che giustifichino la revoca di una pronuncia.
D.L. n. 119/2018, art. 6
(convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136)
Prevede la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti; se la definizione è perfezionata (domanda e pagamento previsto) il giudizio si estingue e l'atto impositivo perde efficacia rispetto al contribuente; gli effetti possono essere rilevati anche d'ufficio dal giudice se risultano dagli atti.
D.L. n. 193/2016
(convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016)
Norma relativa alla cosiddetta 'rottamazione' delle cartelle (definizione agevolata per carichi 2000-2016); menzionata nel procedimento ma non attivata dal ricorrente nel periodo iniziale.
D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art. 46
Norma sul regolamento delle spese nel processo tributario, richiamata per la determinazione del carico delle spese nelle diverse fasi processuali.
Cass. Sez. Un., 27/01/2016, n.1518
Giurisprudenza citata per il principio che gli effetti sostitutivi della definizione/condono possono essere rilevati d'ufficio dal giudice quando risultano dagli atti, per la tutela dell'interesse pubblico alla regolarità del gettito.
Cass. 10/05/2022, n.14850
Richiamo giurisprudenziale ulteriore che conferma la possibilità per il giudice di considerare d'ufficio gli effetti pubblicistici delle misure di definizione/condono se emergono dagli atti.
Massime di principio
- Se il contribuente perfeziona la definizione prevista dall'art.6 D.L. n.119/2018 (presentazione della domanda e pagamento previsto), il giudizio tributario pendente si estingue e l'atto impositivo perde efficacia rispetto al contribuente.
- Il giudice può accertare d'ufficio gli effetti della definizione/condono quando tali effetti risultano dagli atti processuali; perciò è importante che il perfezionamento della definizione sia documentato e depositato nella causa.
- Va distinta la figura del 'rinvio a nuovo ruolo' dalla 'sospensione' espressamente disposta: un mero rinvio non impone l'obbligo di riassunzione mentre una sospensione disposta esplicitamente sì; confondere le due fa sorgere profili rilevabili in via revocatoria se si tratta di errata percezione di fatti processuali.
- Errori di percezione di dati oggettivi processuali (non valutazioni di merito) possono giustificare la revocazione dell'atto giurisdizionale ai sensi degli artt. richiamati: è quindi possibile ottenere la revoca se si dimostra che la Corte non ha considerato fatti documentali rilevanti.
- Sulle spese: l'attivazione di una definizione agevolata può assorbire il costo del processo pendente; negli eventuali giudizi di revoca/rescissione le spese possono essere compensate in funzione della condotta delle parti e delle ammissioni processuali.
- Prassi consigliata: conservare e depositare tempestivamente la documentazione comprovante la domanda di definizione e i pagamenti, e segnalare al giudice la perfezione della definizione affinché gli effetti estintivi siano correttamente valutati.
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