Cassazione Civile, Ordinanza n. 04394/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un dottore commercialista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società immobiliare in liquidazione, in prededuzione, per il compenso relativo all'assistenza prestata nella redazione della proposta di concordato preventivo poi sfociata nella revoca ex art. 173 l. fall. e nella dichiarazione di fallimento. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo che il professionista avesse inadempiuto all'obbligazione di assistenza alla predisposizione del piano e della proposta, per non avere rilevato atti poi ritenuti fraudolenti o distrattivi. Il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto individuando quattro profili di grave negligenza: mancato rilievo di una rinuncia a crediti mascherata da compensazione e distrattiva; mancato rilievo di pagamenti revocabili in violazione della par condicio; erronea graduazione dei crediti ipotecari; assenza di due diligence su crediti inesigibili. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva nullità del decreto per motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che il giudice di merito avesse apoditticamente qualificato come fraudolente o revocabili operazioni che, secondo lui, non lo erano, che la falcidia del credito ipotecario fosse coerente con la regola della priorità relativa e con la giurisprudenza di legittimità, e che gli accertamenti successivi avessero confermato le sue indicazioni; inoltre sosteneva che le valutazioni giuridiche richieste eccedessero la normale diligenza del commercialista e che il piano concordatario fosse solo una previsione futura, non implicante specifici doveri ispettivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato fosse ampiamente sufficiente e ben al di sopra del minimo costituzionale, poiché spiegava in modo chiaro e articolato le ragioni della decisione di merito e i quattro specifici profili di inadempimento addebitati al professionista. Ha inoltre osservato che il giudice del merito non è tenuto a esaminare tutte le argomentazioni difensive del ricorrente, essendo sufficiente una motivazione che renda esplicito il percorso logico seguito. Le ulteriori doglianze sulla priorità relativa e sulla natura dei controlli richiesti sono state considerate estranee alla censura proposta e, comunque, inammissibili nel contesto di un concordato liquidatorio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della revoca della proposta di concordato e della contestuale declaratoria di fallimento.
usato per valutare la diligenza esigibile dal professionista, parametrata allo standard del professionista esperto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità del decreto per motivazione apparente e contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
richiamata come criterio sul minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- La censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria è inammissibile quando la decisione impugnata espone in modo chiaro e diffusamente comprensibile le ragioni della scelta decisoria, superando il minimo costituzionale di motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o dei fatti, specie quando il giudice di merito abbia indicato specifici profili di inadempimento o colpa professionale.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutte le argomentazioni difensive della parte, essendo sufficiente che motivi in modo idoneo sul nucleo decisivo della controversia.
- La diligenza del professionista incaricato della predisposizione di una proposta concordataria va valutata secondo lo standard del professionista esperto; il mancato rilievo di elementi rilevanti per la fattibilità o la correttezza della proposta può integrare inadempimento idoneo a giustificare l'eccezione di inadempimento della procedura.
- Le doglianze che introducono profili estranei al vizio denunciato o che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in una specifica censura di legittimità.
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