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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 05919/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso delle ritenute relative all'addizionale IRPEF del 10% ex art. 33 d.l. 78/2010 operate da Unicredit sui bonus eccedenti la parte fissa per gli anni 2015-2017, sostenendo di non rientrare nel novero dei soggetti assoggettabili all'addizionale perché privo del requisito soggettivo (elevato grado di autonomia e potere decisionale idonei a incidere sulla stabilità dei mercati finanziari). La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto applicabile l'art. 33 sulla base dell'incarico conferito (direzione di un progetto di gestione del credito problematico). Con ricorso per cassazione il contribuente deduceva, tra l'altro, che il giudice d'appello non aveva esaminato concretamente il contenuto del contratto né valutato l'effettiva autonomia decisionale e l'idoneità dell'incarico ad incidere sui mercati finanziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la CGT-2 non abbia effettuato la necessaria valutazione concreta del contenuto dell'incarico e delle modalità retributive per verificare la sussistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 33 d.l. 78/2010. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame sulle condizioni soggettive di applicabilità dell'addizionale e per la liquidazione delle spese di giudizio. La Corte ha formulato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'art. 33, "al collaboratore a tempo determinato di un istituto di credito deve essere valutato in concreto il contenuto dell'incarico conferito, nonché la modalità di retribuzione dello stesso, non essendo all'uopo sufficiente la mera titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la banca".

Norme richiamate

  • art. 33 D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010)

    1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. - 2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. -2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

    La Corte rileva che l'art. 33 richiede, oltre al requisito oggettivo, anche un requisito soggettivo riferito alla qualifica e all'effettiva idoneità dell'incarico a provocare effetti distorsivi sulla stabilità finanziaria; pertanto non è sufficiente la mera titolarità di un rapporto di collaborazione con un istituto finanziario, ma occorre una valutazione concreta del contenuto dell'incarico e della modalità retributiva

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014

    coloro che "in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l'andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l'ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall'altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria"

    La Consulta ha confermato la legittimità della norma e indicato il nucleo della fattispecie: l'assoggettamento riguarda soggetti la cui posizione e poteri li rendono potenzialmente in grado di assumere condotte che mettano a rischio la stabilità finanziaria; la valutazione è dunque incentrata sull'attitudine potenziale della retribuzione variabile a generare rischi sistemici

  • art. 1322 c.c.; art. 1343 c.c.

    Riferiti dal ricorrente per contestare la qualificazione contrattuale operata dal giudice d'appello: la Corte ha condiviso che la CGT-2 non ha adeguatamente descritto il procedimento di qualificazione del rapporto e la reale natura dell'incarico, perciò la sussunzione della fattispecie sotto la disciplina della collaborazione continuativa è risultata carente

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma procedurale invocata per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano violazione di legge e vizi di sussunzione in rapporto all'art. 33

  • art. 36 comma 2 n. 4 D.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'omessa pronuncia contestata: la Corte ha ritenuto tale doglianza assorbita dall'accoglimento dei motivi principali ma ha osservato la necessità di una motivazione concreta e non apparente da parte del giudice di merito

  • art. 1-bis D.L. 84/2025 (conv. L. 108/2025)

    Citazione normativa che segnala una successiva modifica legislativa (con efficacia dall'anno d'imposta 2025) che ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 33 ai soggetti indicati nell'art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e S.p.A. di partecipazione finanziaria), rilevante per la delimitazione futura del perimetro soggettivo

Massime di principio

  • Per applicare l'art. 33 d.l. 78/2010 occorre una valutazione concreta e documentata del contenuto dell'incarico e della modalità retributiva: la mera qualifica formale di collaborazione coordinata e continuativa con una banca non è di per sé sufficiente.
  • Il requisito soggettivo si fonda sull'effettiva autonomia operativa e sul potere decisionale del collaboratore, non su semplici diciture contrattuali: il giudice deve esaminare compiti, poteri, modalità decisionali e possibilità di incidere su politiche o asset della banca.
  • Nella controversia tributaria il contenuto concreto del contratto (inclusi addendum e criteri di pagamento condizionato) è prova centrale: in situazioni simili conviene acquisire e documentare integralmente contratto, addenda, criteri di valutazione e fatti che dimostrino l'assenza di poteri gestionali.
  • La verifica deve anche considerare l'idoneità potenziale dell'incarico a influenzare la stabilità dei mercati finanziari: se il ruolo non incide su scelte che possano generare rischi sistemici, l'addizionale può non trovare applicazione.
  • A seguito delle modifiche legislative (d.l. 84/2025 conv. L. 108/2025) è importante verificare se il soggetto rientri tra gli intermediari finanziari o le società di partecipazione finanziaria, giacché il perimetro soggettivo è stato in parte ristretto a partire dal 2025.
  • In sede contenziosa, se l'amministrazione ha applicato l'addizionale senza aver documentato la sussistenza del requisito soggettivo, il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso chiedendo la disamina puntuale del contratto e delle modalità retributive

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