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Legge

L.R. Valle d'Aosta 13/2001

Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 13/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta la vigilanza regionale sugli organismi privati autorizzati ai controlli di DOP e IGP, l’istituzione degli elenchi dei produttori, un Comitato tecnico consultivo e contributi temporanei per coprire i costi dei controlli. I contributi erano accessibili per i cicli fino al 2011 e sono cessati nel 2017, quindi la parte finanziaria è oggi esaurita.

Contributi e vigilanza sui controlli DOP e IGP in Valle d’Aosta

Contributi e vigilanza sui controlli DOP e IGP

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, il sistema di controllo e vigilanza sulle produzioni a Indicazione geografica protetta (IGP) e Denominazione d’origine protetta (DOP), con regole sui soggetti controllori, sugli elenchi dei produttori, sul supporto consultivo tecnico e su un contributo regionale alle spese di controllo. La disciplina è impostata in coerenza con la normativa comunitaria e statale richiamata nel testo.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione stabilisce le norme relative alla vigilanza sugli organismi privati di controllo autorizzati. Il sistema riguarda i controlli previsti per le DOP e le IGP dei prodotti agricoli e alimentari e opera esclusivamente sul territorio regionale.

Soggetti incaricati dei controlli

L’attività di controllo è svolta da:

  • organismi privati autorizzati ai sensi della normativa statale richiamata;
  • oppure autorità di controllo pubbliche indicate dalla Giunta regionale.

Gli organismi privati autorizzati devono effettuare almeno un controllo annuo, totale o parziale, sui produttori iscritti negli elenchi regionali. Devono inoltre trasmettere alla struttura regionale competente una relazione annuale sull’attività svolta e un rapporto sullo stato della qualità. Prima dell’avvio dell’attività annuale devono inviare anche il tariffario e la classificazione dei produttori per quantità prodotte, ai fini della ripartizione delle spese ispettive.

Vigilanza regionale sugli organismi di controllo

La vigilanza consiste nella verifica periodica del possesso, da parte degli organismi privati autorizzati operanti in Regione, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. È esercitata dalla struttura competente sulla base di un programma annuale che deve prevedere:

  • sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi privati autorizzati operanti sul territorio regionale;
  • sopralluoghi presso un campione di produttori che realizzano prodotti DOP o IGP;
  • verifica del rapporto sullo stato di qualità relativo all’attività degli organismi di controllo.

Se emergono irregolarità nell’applicazione delle procedure di controllo, la struttura competente informa l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura e indica tempi e modalità per i correttivi. Decorso tale termine, la struttura valuta i risultati e, sentito il Comitato tecnico, l’Assessore informa il Ministero competente della persistenza delle irregolarità.

Se invece viene accertato che l’organismo non possiede più uno o più requisiti per l’autorizzazione, la struttura informa l’Assessore, che – sentito il Comitato tecnico – comunica l’accertamento al Ministero competente.

Resta ferma la vigilanza esercitata da altri enti o organismi secondo le rispettive competenze di legge.

Elenchi dei produttori

Gli organismi privati autorizzati devono istituire e tenere un elenco dei produttori autorizzati a produrre DOP e IGP. Gli elenchi:

  • sono suddivisi in sezioni distinte per ciascuna DOP o IGP;
  • contengono il nominativo dei produttori autorizzati per la relativa denominazione;
  • devono essere trasmessi aggiornati alla struttura competente ogni sei mesi;
  • sono pubblici.

Comitato tecnico di valutazione

Presso la struttura competente è istituito un Comitato tecnico di valutazione con funzioni consultive e approvative. Esso:

  • esprime pareri sul rilascio, mantenimento, sospensione e revoca dell’autorizzazione degli organismi privati di controllo;
  • approva annualmente il tariffario degli organismi di controllo autorizzati;
  • approva annualmente la classificazione dei produttori DOP e IGP.

Il Comitato è composto da tre membri:

  • un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede;
  • un rappresentante del settore agricolo-produttivo;
  • un rappresentante del settore della ricerca scientifica in agricoltura.

È nominato con decreto dell’Assessore competente, dura in carica tre anni e dispone di segreteria affidata a un funzionario della struttura competente. Si riunisce ogni volta che sia necessario e comunque almeno due volte l’anno. Il Presidente può integrare il Comitato con esperti senza diritto di voto.

Interventi finanziari per i controlli

La Regione prevedeva un contributo annuale, temporaneo e decrescente a favore dei produttori per contribuire alle spese dei controlli necessari a garantire l’autenticità delle DOP e IGP. Il contributo poteva essere riconosciuto anche ai Consorzi riconosciuti, se rappresentavano gli associati e sostenevano per loro conto le spese.

La disciplina vigente risultante prevede una riduzione progressiva fino all’azzeramento nei sei anni solari successivi all’attivazione dei sistemi di controllo, con queste percentuali massime:

  • 100% nel primo anno;
  • 90% nel secondo anno;
  • 80% nel terzo anno;
  • 70% nel quarto anno;
  • 60% nel quinto anno;
  • 50% nel sesto anno, poi azzeramento.

La spesa ammessa comprende i costi delle visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o dalle autorità di controllo pubbliche designate e non può superare l’importo massimo previsto dal tariffario. Le visite ammesse a contributo non possono essere più di due l’anno.

Limiti temporali e regime ormai esaurito

La legge contiene una disciplina transitoria che rende evidente il carattere ormai esaurito degli interventi finanziari:

  • le domande erano ammissibili solo per cicli di controlli effettuati fino all’anno 2011;
  • i contributi sono cessati nell’anno 2017;
  • per la prima applicazione erano previste domande relative all’attività svolta nell’anno 2000, da presentare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per la parte contributiva, quindi, la misura ha oggi carattere storico e non è più operativa.

Presentazione delle domande e istruttoria

Per ottenere i contributi, i soggetti interessati dovevano presentare domanda alla struttura competente entro il 30 giugno di ogni anno, corredata della fattura quietanzata rilasciata dall’organismo autorizzato e riferita all’anno precedente, a partire dalla produzione dell’anno 2001.

La struttura competente aveva 90 giorni dalla scadenza del termine per verificare l’ammissibilità delle domande.

Concessione, divieti di cumulo e priorità

I contributi erano concessi dalla Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio, con priorità per i costi sostenuti dai produttori per la prima visita ispettiva.

Gli interventi finanziari previsti dalla legge non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi le medesime finalità.

Consorzi di tutela

I consorzi di produttori definiscono i disciplinari previsti dalla normativa comunitaria richiamata e applicano i marchi relativi alle DOP e IGP sulla base dei controlli effettuati dagli organismi privati autorizzati o dall’autorità pubblica designata.

Disposizioni finanziarie di bilancio

La legge autorizzava per l’anno 2001 una spesa di lire 360.000.000 e, dal 2002, una spesa annua di euro 185.920, ripartita tra:

  • contributi ai produttori per i controlli DOP/IGP;
  • spese di funzionamento del Comitato e delle commissioni.

La copertura era assicurata mediante riduzioni di stanziamenti su capitoli di bilancio specifici e con le variazioni di bilancio dettagliate nel testo. Tali disposizioni hanno oggi valore principalmente ricostruttivo e contabile, non operativo per nuove domande.

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