Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 172/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi d’appello né la controversia sul credito. Ha ritenuto che, non essendo nota la data di conclusione della procedura transattiva, non ricorressero i presupposti eccezionali per concedere un ulteriore rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; ha disposto, anche per una più ordinata gestione dei ruoli, la cancellazione della causa dal ruolo. Non risultano statuizioni sulle spese.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 172/2025, che aveva accolto in parte il ricorso contro l’intimazione di pagamento relativa a una cartella per il prelievo quote latte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola ha appellato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 172/2025, che aveva accolto il ricorso limitatamente alla prescrizione degli interessi sulla quota capitale delle annate 2006/07 e 2007/08 e respinto per il resto le censure contro l’intimazione di pagamento notificata il 10 gennaio 2025, per € 683.022,15, relativa alla cartella per il prelievo quote latte sulle consegne delle annate 2005/06, 2006/07 e 2007/08. Con istanza del 1° settembre 2026 ha chiesto il rinvio dell’udienza dell’8 ottobre 2026, deducendo di avere presentato il 6 giugno 2025 istanza di adesione alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, ancora in corso, e che l’eventuale accordo avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Ritenuto che, non essendo nota la data di conclusione dell’anzidetta procedura transattiva, non ricorra un caso eccezionale che consente ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. la concessione di un ulteriore rinvio della causa e che, anche per una più ordinata gestione dei ruoli di udienza, debba essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo;

    Un ulteriore rinvio dell’udienza è consentito solo in presenza di un caso eccezionale; l’incertezza sulla data di conclusione di una procedura transattiva pendente non integra, nel caso concreto, tale presupposto. In luogo del rinvio, il giudice può cancellare la causa dal ruolo anche per esigenze di ordinata gestione delle udienze.

Massime di principio

  • La pendenza di una procedura transattiva collegata alla controversia, quando non sia prevedibile la data della sua conclusione, non costituisce di per sé un caso eccezionale idoneo a giustificare un ulteriore rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; il giudice può disporre la cancellazione della causa dal ruolo anche per una più ordinata gestione dei ruoli d’udienza.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.