Provvedimento del 16/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce modalità, requisiti, documentazione, termini e competenze per attivare la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata prevista dall’art. 1-bis del D.L. 50/2017. Regola l’istruttoria per accertare l’eventuale stabile organizzazione in Italia, la determinazione dei redditi e dell’IVA imputabili, la successiva definizione dei debiti tributari e l’accesso al regime di adempimento collaborativo.
Disposizioni attuative della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per le imprese estere potenzialmente dotate di stabile organizzazione in Italia
Disposizioni attuative della cooperazione e collaborazione rafforzata per imprese estere
Il provvedimento disciplina in modo analitico la procedura prevista dall’articolo 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’obiettivo è consentire alle imprese estere di instaurare un contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle entrate per verificare se l’attività svolta in Italia configuri una stabile organizzazione e, in caso affermativo, per determinare i redditi e la base imponibile IVA imputabili.
Definizioni rilevanti
Ai fini della procedura vengono precisati i principali concetti operativi:
- “decreto” indica il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
- “impresa estera” è una società o ente non residente in Italia, con o senza personalità giuridica;
- “impresa appartenente al medesimo gruppo multinazionale” è il soggetto, residente o non residente, che rientra nelle condizioni dell’art. 110, comma 7, TUIR;
- “impresa ausiliaria” è il soggetto residente o la stabile organizzazione in Italia di società o enti esteri che svolge funzioni di supporto alla vendita di beni e alla prestazione di servizi nel territorio dello Stato;
- “stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato” richiama i criteri dell’art. 162 TUIR, delle convenzioni contro le doppie imposizioni e dell’art. 11 del Regolamento UE n. 282/2011;
- “articolazione territoriale competente” indica gli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti sul territorio in cui è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata;
- “Ufficio” è l’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.
Competenza degli uffici
La competenza è distribuita tra livello centrale e territoriale.
L’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi Contribuenti è competente in via esclusiva per:
- ricevere l’istanza di accesso alla procedura e la documentazione allegata;
- svolgere l’istruttoria sulla sussistenza della stabile organizzazione;
- determinare i redditi attribuibili alla stabile organizzazione e la base imponibile IVA.
Per svolgere tali attività l’Ufficio esercita i poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e dagli articoli 51, comma 2, e 52 del D.P.R. 633/1972.
Le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate, competenti in base al domicilio fiscale della stabile organizzazione, intervengono invece per:
- l’accertamento;
- la definizione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione;
- le attività successive sulla base dei redditi e delle operazioni IVA determinati in sede istruttoria.
Ambito soggettivo e requisiti di accesso
La procedura è riservata alle imprese estere che ritengano possibile che l’attività svolta in Italia integri una stabile organizzazione. Tali imprese possono presentare istanza per ottenere una valutazione condivisa sulla sussistenza o meno della stabile organizzazione e, se esistente, sulla quantificazione dei relativi redditi e dell’IVA.
L’accesso è subordinato a due requisiti dimensionali e operativi:
- appartenenza a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui;
- effettuazione nel territorio dello Stato di cessioni di beni o prestazioni di servizi per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie.
Nel calcolo del secondo requisito si tiene conto anche delle attività svolte dalle altre imprese del medesimo gruppo multinazionale. Il supporto è considerato rilevante quando esiste un collegamento economico diretto o indiretto tra l’attività dell’impresa ausiliaria e i ricavi generati in Italia dall’impresa estera.
Parametri di valutazione dei requisiti dimensionali
Il provvedimento specifica i criteri di misurazione dei requisiti di accesso:
- per il requisito dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale si assume il valore più elevato dei ricavi da cessioni di beni e prestazioni di servizi risultanti dai bilanci consolidati relativi all’esercizio precedente a quello in corso alla data della domanda e ai due esercizi anteriori;
- per il requisito dei 50 milioni di euro si assume il valore più elevato dei ricavi corrispondenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato risultanti dal bilancio dell’impresa estera e delle altre imprese del gruppo, riferiti al medesimo triennio.
Cause di esclusione dalla procedura
Non possono accedere alla procedura le imprese estere che abbiano avuto formale conoscenza di:
- accessi, ispezioni e verifiche ex art. 33 D.P.R. 600/1973 e art. 52 D.P.R. 633/1972;
- altre attività di controllo amministrativo ex artt. 32 e 51 dei medesimi decreti;
- avvio di procedimenti penali,
purché tali attività o procedimenti riguardino la possibile configurazione in Italia di una stabile organizzazione dell’impresa estera.
La preclusione opera anche se la formale conoscenza è stata acquisita dall’impresa ausiliaria.
La preclusione non opera, invece, se i controlli già avviati non riguardano l’ambito della procedura. In tal caso, dopo la presentazione dell’istanza, l’Ufficio acquisisce gli elementi istruttori già raccolti e coordina l’attività con gli organi di controllo competenti per assicurare uniformità di comportamento amministrativo.
Presentazione dell’istanza e documentazione richiesta
Il provvedimento approva il modello denominato “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”, da utilizzare per la richiesta di accesso.
L’istanza può essere presentata:
- per via telematica tramite PEC, all’indirizzo indicato nelle istruzioni del modello;
- per posta elettronica ordinaria, se il soggetto non residente è privo di PEC;
- con raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante consegna diretta all’Ufficio Adempimento collaborativo in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 c/d.
L’istanza deve contenere:
- dati identificativi dell’impresa estera, sede legale o domicilio fiscale, codice fiscale o partita IVA o altro codice estero, dati del legale rappresentante e recapiti;
- indicazione del domiciliatario residente per le comunicazioni;
- dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di accesso;
- indicazione delle imprese ausiliarie;
- eventuale richiesta di accesso al regime di adempimento collaborativo, se ne ricorrono le condizioni;
- impegno a produrre la documentazione richiesta;
- sottoscrizione del legale rappresentante o del procuratore generale/speciale, con deposito dell’originale della procura se non inserita in calce o a margine dell’istanza.
La domanda deve essere corredata da documentazione, anche su supporto informatico, comprendente:
- descrizione dell’attività svolta e del modello di business;
- ragioni di fatto e di diritto che rendono possibile configurare o escludere una stabile organizzazione in Italia, alla luce dell’art. 162 TUIR, delle convenzioni contro le doppie imposizioni e del diritto UE ai fini IVA;
- master file e documentazione nazionale sui prezzi di trasferimento, limitatamente alle imprese ausiliarie operanti in Italia, relativi ai tre esercizi precedenti;
- bilanci consolidati del gruppo multinazionale relativi ai tre esercizi precedenti;
- bilanci dell’impresa estera e delle altre imprese del gruppo che effettuano operazioni in Italia, relativi ai tre esercizi precedenti;
- bilanci o rendiconti dell’impresa ausiliaria, sempre per il triennio precedente;
- prospetto con indicazione separata delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia dall’impresa estera e/o dalle imprese del gruppo, nonché la riconciliazione con le corrispondenti voci di conto economico.
Termini e ammissibilità dell’istanza
La documentazione può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla domanda. La mancata presentazione entro tale termine comporta rinuncia tacita alla procedura.
L’istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal deposito della documentazione richiesta, se sussistono i requisiti dimensionali e non ricorrono le cause di preclusione. L’Ufficio comunica l’ammissibilità all’impresa estera.
Il termine di 30 giorni si sospende se l’Ufficio chiede integrazioni documentali, fino alla consegna della documentazione richiesta. Anche in questo caso, il mancato invio entro il termine assegnato determina rinuncia tacita.
Coordinamento con gli organi di controllo
Dopo la presentazione dell’istanza, l’Ufficio attiva il coordinamento con le competenti articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate e con i reparti operativi della Guardia di Finanza per evitare l’avvio di controlli amministrativi sulle fattispecie oggetto della procedura. Se controlli già avviati rientrano nel caso di cui al punto 3.7, il coordinamento serve a garantire uniformità di comportamento dell’Amministrazione finanziaria.
Istruttoria sulla stabile organizzazione e determinazione dei valori fiscali
Una volta verificata l’ammissibilità, l’Ufficio avvia le interlocuzioni con il contribuente per valutare in contraddittorio:
- la sussistenza dei requisiti di stabile organizzazione in Italia;
- i redditi attribuibili alla stabile organizzazione;
- la base imponibile IVA delle operazioni imputabili.
L’istruttoria può svolgersi in più incontri e ogni attività è verbalizzata; copia del verbale è rilasciata all’impresa estera.
L’istruttoria deve concludersi entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissibilità. Anche questo termine si sospende in caso di richiesta di ulteriore documentazione, fino alla sua consegna. Il mancato invio nei termini assegnati comporta rinuncia tacita.
Nel corso del procedimento l’Ufficio può:
- acquisire ogni informazione utile dal personale delle imprese ausiliarie;
- accedere alle sedi dell’impresa estera in Italia, delle imprese ausiliarie o ad altri luoghi in cui esse svolgano attività nel territorio dello Stato.
Atto conclusivo dell’istruttoria
L’istruttoria si conclude con un “atto conclusivo dell’istruttoria” che espone le valutazioni di fatto e di diritto sulla presenza o esclusione della stabile organizzazione in Italia.
L’atto può essere notificato o comunicato:
- in mani proprie;
- ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973;
- mediante raccomandata A/R;
- via PEC.
Se l’atto esclude la stabile organizzazione, esso vincola l’Amministrazione finché restino immutate le circostanze di fatto e di diritto poste a base della decisione. Tuttavia, se emerge che le circostanze rappresentate dall’impresa estera nella domanda o nell’istruttoria non erano complete o veritiere, l’atto perde efficacia dalla sua originaria data di efficacia.
Se, pur escludendo la stabile organizzazione, emergono rischi fiscali relativi ai prezzi di trasferimento infragruppo, l’Ufficio trasmette gli atti all’articolazione territoriale competente per ulteriori approfondimenti, mantenendo la Direzione Centrale una funzione di coordinamento e monitoraggio.
Criteri di valutazione del supporto delle imprese ausiliarie
Nella valutazione della stabile organizzazione il supporto delle imprese ausiliarie deve essere considerato nel suo complesso, con riferimento:
- all’attività complessiva da esse svolta a favore dell’impresa estera mediante una o più sedi d’affari utilizzate o mantenute in Italia, comprese quelle direttamente utilizzate o mantenute dall’istante;
- alla combinazione delle attività complessivamente esercitate in Italia dall’impresa estera e da una o più imprese del medesimo gruppo multinazionale, incluse le imprese ausiliarie, nella stessa sede o in sedi differenti.
Definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione
Se dall’istruttoria risulta l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, l’Ufficio trasmette gli esiti, compresa la determinazione dei redditi e delle operazioni IVA imputabili, all’articolazione territoriale competente per l’accertamento e la definizione dei debiti tributari.
L’articolazione territoriale invia al contribuente un invito ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, finalizzato alla definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione.
Se il contribuente estingue i debiti relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, mediante accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 218/1997:
- le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte alla metà;
- i debiti tributari si considerano estinti con il versamento integrale delle somme dovute.
L’articolazione territoriale, verificata la congruità e la tempestività del versamento, consegna al contribuente copia degli atti di adesione.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento con adesione oppure di omesso o parziale pagamento:
- non si producono gli effetti agevolativi previsti dall’art. 1-bis, comma 7, del decreto;
- l’articolazione territoriale accerta imposte, interessi e sanzioni ordinarie entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica dell’invito o di redazione dell’atto di adesione;
- tale termine opera anche in deroga agli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 218/1997. Il pagamento rateale non fa venir meno la riduzione delle sanzioni; se però viene meno il beneficio della rateazione, l’articolazione territoriale accerta imposte e interessi e irroga le sanzioni ordinarie.
Adempimenti successivi e rapporti con l’autorità giudiziaria
Se viene accertata l’esistenza di una stabile organizzazione e ricorrono i presupposti del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, l’Ufficio trasmette senza ritardo la notizia di reato all’autorità giudiziaria, segnalando la presenza della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.
Dopo l’esecuzione dei versamenti che estinguono i debiti tributari, l’articolazione territoriale comunica all’autorità giudiziaria la definizione dei debiti ai fini dell’art. 1-bis, comma 7, del decreto e ne informa contestualmente l’Ufficio. Quest’ultimo comunica ai reparti operativi della Guardia di Finanza la chiusura della procedura.
Accesso successivo al regime di adempimento collaborativo
Le imprese estere istanti per le quali è stata accertata una stabile organizzazione e che hanno estinto i relativi debiti tributari secondo le modalità previste possono accedere al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 128/2015, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi della stabile organizzazione, purché ricorrano gli altri requisiti previsti da tale decreto.
La documentazione prevista dal provvedimento del 14 aprile 2016, prot. n. 54237, può essere presentata dalla data di estinzione dei debiti tributari; da tale data decorrono i termini previsti dal medesimo provvedimento per l’istruttoria e per il coordinamento.
Motivazioni del provvedimento
Nella parte motivazionale si chiarisce che l’art. 1-bis del D.L. 50/2017 ha introdotto un istituto di comunicazione e cooperazione rafforzata per imprese non residenti appartenenti a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a 1 miliardo di euro e operanti in Italia in modo potenzialmente idoneo a integrare una stabile organizzazione.
Il provvedimento sottolinea che l’istituto è concepito come alternativa al controllo tradizionale, privilegiando un confronto preventivo e consensuale con il contribuente. Diversamente dagli accordi preventivi per imprese con attività internazionale, esso si rivolge a soggetti già operanti in Italia e mira a creare maggiore certezza sul trattamento fiscale.
La disciplina attuativa è adottata in forza del rinvio contenuto nell’art. 1-bis, comma 13, del decreto e radica presso l’Ufficio Adempimento collaborativo la competenza ordinaria per i poteri istruttori, ferma la competenza delle articolazioni territoriali per la definizione operativa dei debiti tributari e per gli adempimenti successivi.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- D.P.R. 600/1973;
- D.P.R. 633/1972;
- D.P.R. 917/1986 (TUIR);
- L. 212/2000;
- D.Lgs. 196/2003;
- D.P.R. 68/2005;
- L. 244/2007;
- D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017;
- D.Lgs. 128/2015;
- D.Lgs. 218/1997;
- D.Lgs. 74/2000.
Pubblicazione ed efficacia
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 244/2007.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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