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Provvedimento

Provvedimento del 12/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina destinatari, modalità di accesso, deleghe, trasmissione e consultazione della dichiarazione 730 precompilata, includendo l’accesso diretto del contribuente, del sostituto d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, nonché le misure di sicurezza e i controlli. Integra inoltre l’elenco degli oneri detraibili e deducibili acquisiti da soggetti terzi ai fini della precompilata.

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata e ai dati connessi da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata e disciplina operativa

Il provvedimento definisce le regole per la consultazione, l’utilizzo e la presentazione della dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati. Vengono precisati i soggetti destinatari, i dati accessibili, le modalità di delega, i canali di accesso telematico, i termini di disponibilità e le misure di sicurezza e controllo.

Definizioni rilevanti

Ai fini del provvedimento vengono definiti, tra gli altri:

  • il servizio Entratel e il servizio Fisconline, quali servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • l’area autenticata del sito dell’Agenzia, utilizzabile per la gestione della 730 precompilata;
  • la dichiarazione 730 precompilata, resa disponibile al contribuente ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
  • i CAF;
  • il professionista abilitato, individuato tra dottori commercialisti ed esperti contabili o consulenti del lavoro che abbiano effettuato la comunicazione per il rilascio del visto di conformità;
  • il sostituto d’imposta, inteso come datore di lavoro o ente pensionistico.

Soggetti destinatari della precompilata

A partire dall’anno d’imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che, per l’anno d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), i) e l) del TUIR, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164.

Dati e documenti oggetto di accesso

Il contribuente, direttamente o tramite soggetti specificamente delegati, può accedere a:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata;
  • l’elenco delle informazioni disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con indicazione distinta dei dati inseriti e non inseriti nella precompilata e delle relative fonti informative.

Dal 2018, la precompilata include anche una serie di oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi, tra cui:

  • interessi passivi e oneri accessori per mutui;
  • premi assicurativi vita, morte, infortuni e per eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi per addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi alla previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico;
  • spese per sistemazione a verde;
  • erogazioni liberali a ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute con finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni artistici, storici e paesaggistici, nonché della ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido.

L’Agenzia utilizza inoltre i dati relativi a spese da ripartire su più annualità ricavati dalla dichiarazione dell’anno precedente.

Oneri riferiti ai familiari fiscalmente a carico

Per gli oneri detraibili o deducibili sostenuti anche nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari a carico solo sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta nelle Certificazioni Uniche.

Se nei dati trasmessi dai soggetti terzi non è indicato chi ha sostenuto la spesa, l’onere viene inserito nelle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali il familiare è a carico, in proporzione alle percentuali di carico.

Resta fermo l’obbligo del contribuente di modificare la dichiarazione proposta se:

  • il familiare non possiede i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico;
  • la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso;
  • la spesa è stata sostenuta in misura diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

Modalità di accesso del contribuente

Il contribuente accede direttamente ai documenti tramite l’area autenticata, usando una delle seguenti credenziali:

  • credenziali dispositive Fisconline;
  • Carta Nazionale dei Servizi o identità SPID;
  • credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza;
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati dall’Agenzia delle entrate.

Tramite l’area autenticata il contribuente può:

  • visualizzare e stampare i documenti;
  • accettare, modificare o integrare i dati e inviare la dichiarazione;
  • versare somme dovute con modello F24 già compilato, anche con addebito sul conto nei casi previsti;
  • indicare le coordinate bancarie o postali per eventuali rimborsi;
  • consultare comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
  • consultare l’elenco dei soggetti delegati.

Per le comunicazioni relative alla propria dichiarazione, il contribuente deve inserire e mantenere aggiornato un indirizzo e-mail valido.

I soggetti che presentano la dichiarazione per persone legalmente incapaci, compresi i minori, operano con le proprie credenziali, purché appositamente abilitati.

Per l’abilitazione:

  • il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno deve recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia ed esibire la documentazione attestante la propria condizione;
  • il genitore deve recarsi presso un ufficio territoriale, autocertificare la propria qualità e consegnare copia del documento di identità del figlio; in alternativa, se ha già presentato la dichiarazione dell’anno precedente per conto del figlio, può ottenere l’abilitazione telematica.

Le abilitazioni hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio.

Accesso da parte di sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato

L’accesso è consentito ai soggetti che prestano assistenza fiscale ai contribuenti per i quali la Certificazione Unica è stata trasmessa nei termini all’Agenzia, previa acquisizione della delega.

Per il sostituto d’imposta, l’accesso è possibile solo se dalla Certificazione Unica relativa all’anno d’imposta precedente risulta che ha prestato assistenza fiscale e solo con riferimento ai contribuenti per i quali la Certificazione Unica è stata trasmessa nei termini.

I sostituti possono avvalersi dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, designandoli responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003; in tal caso devono conservare la delega e consegnare al soggetto incaricato richiesta sottoscritta e copie delle deleghe. I contribuenti sostituiti devono essere informati di tale utilizzo.

CAF e professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati all’accesso.

L’accesso è consentito fino al 10 novembre tramite richiesta:

  • mediante file;
  • via web.

Richiesta tramite file

CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono richiedere una o più precompilate inviando tramite Entratel, o tramite Fisconline per i sostituti con massimo 20 percipienti, un file con l’elenco dei contribuenti.

Il file deve essere predisposto con il software reso disponibile dall’Agenzia o secondo le specifiche tecniche dell’allegato A e deve contenere:

  • codice fiscale del richiedente;
  • eventuale codice fiscale del soggetto incaricato;
  • per ciascun contribuente, codice fiscale;
  • reddito complessivo dell’anno precedente;
  • importo del rigo “differenza” dell’anno precedente;
  • in alternativa, indicazione dell’assenza di dichiarazione per l’anno precedente;
  • numero e data della delega;
  • tipologia e numero del documento di identità del delegante.

In via sperimentale possono essere indicati anche:

  • codice hash del file PDF contenente delega e documento;
  • modalità di sottoscrizione della delega.

L’invio dei file è possibile dalla data indicata sul sito dell’Agenzia. Entro 5 giorni, nella sezione Ricevute viene reso disponibile un file con gli eventuali errori riscontrati.

Se vi sono errori, i documenti non vengono consegnati per i soggetti segnalati e occorre inviare un nuovo file corretto.

È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico del protocollo della richiesta da annullare.

Per richieste regolarmente pervenute:

  • dal 15 aprile in poi, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni dalla richiesta;
  • entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.

Contestualmente sono resi disponibili:

  • l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la precompilata;
  • l’elenco dei soggetti per i quali la precompilata è stata richiesta e consegnata.

I documenti sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche dell’allegato B e vengono cancellati dall’area autenticata entro 10 giorni lavorativi dalla loro messa a disposizione.

In caso di rielaborazioni dopo il 15 aprile, il sistema invia un avviso nella sezione Ricevute, affinché il soggetto effettui una nuova richiesta.

Richiesta via web

CAF e professionisti abilitati possono effettuare richieste di download per singoli contribuenti attraverso l’area autenticata del sito dell’Agenzia, usando le proprie credenziali o CNS/SPID, e fornendo i dati richiesti del contribuente:

  • codice fiscale;
  • reddito complessivo;
  • importo del rigo “differenza”;
  • oppure indicazione dell’assenza di dichiarazione per l’anno precedente;
  • numero e data della delega;
  • tipologia e numero del documento di identità.

Anche via web possono essere indicati, in via sperimentale:

  • codice hash del file PDF della delega e del documento;
  • modalità di sottoscrizione della delega.

I documenti sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche tecniche richiamate. Anche in questo caso, in caso di rielaborazioni successive al 15 aprile, l’utente riceve un avviso per procedere a una nuova richiesta.

Sperimentazione in cooperazione applicativa per i CAF

In via sperimentale, i CAF possono accedere ai documenti relativi a singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza.

La disciplina tecnica è demandata a una convenzione tra Agenzia delle entrate e CAF aderenti, nel rispetto di misure di sicurezza che impongono, tra l’altro:

  • integrazione dei servizi solo con il sistema informativo del CAF, senza disponibilità a terzi;
  • utilizzo solo da applicativi sviluppati per le finalità del provvedimento;
  • divieto di utilizzo da parte di soggetti esterni al CAF;
  • divieto di esposizione verso l’esterno dei servizi di cooperazione applicativa;
  • protezione dell’autenticazione con meccanismi crittografici almeno equivalenti a TLS 1.2, RSA 2048 bit e AES;
  • adozione di procedure organizzative o tecnologiche per evidenziare anomalie di accesso;
  • interruzione del servizio se non è possibile adottare soluzioni alternative al blocco applicativo, con contestuale comunicazione all’Agenzia;
  • tracciamento e conservazione delle operazioni di richiesta accesso.

Al termine della sperimentazione, anche sulla base dei controlli a campione, l’Agenzia, sentito il Garante, può valutare l’introduzione di ulteriori misure di sicurezza per gli anni successivi.

Delega per l’accesso

CAF, professionisti e sostituti che prestano assistenza fiscale acquisiscono la delega unitamente a copia del documento di identità del delegante in formato cartaceo o elettronico. Se la delega è elettronica, la sottoscrizione deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche del CAD.

Se il sostituto ha fornito al contribuente credenziali personali per l’accesso al proprio sistema informativo, la delega può essere conferita anche tramite tali credenziali.

La delega deve contenere:

  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • anno d’imposta;
  • data di conferimento;
  • estensione anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni disponibili.

L’eventuale revoca segue le stesse modalità e ha contenuto analogo.

Se il contribuente non intende utilizzare la precompilata, CAF o professionista devono acquisire documentazione idonea che attesti la mancata autorizzazione all’accesso.

Le deleghe, salvo il caso di acquisizione tramite credenziali del sostituto, vanno conservate con le copie dei documenti di identità; devono inoltre essere individuati uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. Le deleghe elettroniche sono conservate secondo le regole tecniche del CAD.

Le deleghe vanno numerate e annotate quotidianamente in un registro cronologico con:

  • numero progressivo e data della delega;
  • codice fiscale e dati anagrafici del delegante;
  • estremi del documento di identità.

L’Agenzia può effettuare controlli sulle deleghe e sull’accesso, anche presso le sedi dei soggetti autorizzati; può richiedere a campione copia delle deleghe e dei documenti, che devono essere trasmessi via PEC entro 48 ore. In caso di irregolarità, può essere disposta la revoca dell’abilitazione, ferma la responsabilità civile e l’eventuale applicazione di sanzioni penali.

Per i CAF aderenti alla sperimentazione in cooperazione applicativa, i controlli possono avvenire anche tramite accesso sicuro ai documenti in cooperazione applicativa, secondo convenzione.

Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti a cui i documenti sono stati resi disponibili tramite l’area autenticata o tramite il proprio cassetto fiscale.

Presentazione diretta della dichiarazione

Dopo l’accesso alla precompilata, il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata a partire dal 2 maggio.

Entro 5 giorni dalla presentazione, l’Agenzia rilascia una ricevuta con:

  • data di presentazione;
  • riepilogo dei principali dati contabili.

I risultati contabili sono resi disponibili ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica per ricevere il flusso.

Se non è possibile fornire il risultato contabile al sostituto, l’Agenzia ne dà comunicazione al contribuente tramite avviso nell’area autenticata e messaggio e-mail.

Se il sostituto riceve il risultato contabile ma non è tenuto al conguaglio, deve comunicare telematicamente il codice fiscale del contribuente interessato; l’Agenzia informa poi il contribuente con le stesse modalità.

Nei casi sopra indicati, il contribuente può alternativamente:

  • presentare un modello 730 integrativo, modificando solo i dati del sostituto d’imposta o indicando l’assenza del sostituto;
  • rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato.

Se il contribuente presenta la dichiarazione senza sostituto tenuto al conguaglio, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria. Se emerge un debito, il pagamento avviene con le modalità dell’art. 19 del d.lgs. 241/1997, anche con addebito sul conto corrente.

In presenza dei requisiti dell’art. 13, comma 4, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono presentare il 730 congiunto. Il coniuge dichiarante indica il codice fiscale dell’altro coniuge nell’area autenticata, e quest’ultimo esprime il consenso. Le informazioni della dichiarazione del dichiarante confluiscono nel 730 congiunto senza possibilità di modifiche; il 730 congiunto viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante per l’invio.

Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

I canali telematici dell’Agenzia sono protetti da cifratura mediante meccanismi standard e protocolli aggiornati.

Per le richieste via file, i dati sono restituiti in un file munito di codice di autenticazione per il servizio Entratel. Il sistema informativo della fiscalità deve garantire adeguati livelli di sicurezza, con procedure e strumenti di protezione fisica e logica; il Sistema di Gestione della Privacy è integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.

L’accesso via web è compatibile con i browser più diffusi, con possibili limitazioni per le versioni obsolete.

L’Agenzia traccia gli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto, CAF e professionista abilitato e utilizza strumenti di monitoraggio e alert per individuare comportamenti anomali o a rischio. Effettua inoltre verifiche periodiche, anche a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dai soggetti autorizzati.

Sostituti, CAF e professionisti, in qualità di titolari del trattamento dei dati, devono rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza, nonché non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. Per la richiesta via web è prevista una maschera di avviso per la formalizzazione dell’impegno, oltre a un captcha per prevenire usi impropri; un analogo avviso è previsto anche nella richiesta via file.

I documenti scaricati tramite file devono essere archiviati sui sistemi dei soggetti autorizzati nel formato firmato, compresso e cifrato predisposto dall’Agenzia. Ogni sede secondaria del CAF visualizza solo i documenti da essa richiesti, mentre gli stessi dati possono essere acquisiti anche dalla sede principale.

I CAF che aderiscono alla sperimentazione in cooperazione applicativa devono adottare le misure di sicurezza previste dal provvedimento e dalla convenzione; tali prescrizioni assumono valore ai sensi dell’art. 154 del Codice privacy.

Aggiornamento delle specifiche tecniche e consultazione del Garante

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al provvedimento saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato e si è espresso con provvedimento n. 89 dell’11 aprile 2019.

Motivazioni e portata del provvedimento

Il provvedimento si colloca nel quadro del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che prevede la messa a disposizione telematica della dichiarazione precompilata entro il 15 aprile e rimette a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia la disciplina attuativa.

Viene ricordato che:

  • con il provvedimento del 23 febbraio 2015 sono state definite la platea iniziale dei destinatari e le modalità tecniche di accesso;
  • con il provvedimento del 7 aprile 2017 sono state confermate le disposizioni relative alla platea dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione;
  • con il provvedimento del 9 aprile 2018 è stato introdotto in via sperimentale l’accesso in cooperazione applicativa per i CAF.

Il presente atto integra l’elenco degli oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi e conferma, per il resto, la disciplina già prevista dal provvedimento del 9 aprile 2018.

Si precisa inoltre che i richiami contenuti in altri atti e documenti di prassi ai provvedimenti del 23 febbraio 2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017 e del 9 aprile 2018 devono intendersi riferiti anche al presente provvedimento.

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