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Provvedimento

Provvedimento del 18/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari, indicando soggetti cedenti e cessionari, crediti cedibili, adempimenti di comunicazione, tempi di utilizzo in compensazione, controlli e regole di coordinamento con provvedimenti precedenti, con norme transitorie per le spese 2018 e 2019.

Modalità di cessione del credito per detrazioni Ecobonus su singole unità immobiliari e coordinamento con provvedimenti precedenti

Modalità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

Il provvedimento disciplina le modalità di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, con particolare riferimento agli interventi effettuati su singole unità immobiliari. Esso coordina inoltre tali regole con i precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017.

Ambito di applicazione

Il documento è emanato ai sensi dell’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Riguarda le spese sostenute:

  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari;
  • per gli interventi sulle parti comuni di edifici, secondo il coordinamento con il provvedimento 28 agosto 2017;
  • per taluni interventi sulle parti comuni sostenuti dal 1° gennaio 2019, secondo il rinvio ai provvedimenti del 2017.

Soggetti che possono cedere e soggetti cessionari

Possono optare per la cessione del credito:

  • i soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nelle condizioni dell’articolo 11, comma 2, e dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR, anche se non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, purché teoricamente beneficiari della detrazione;
  • i soggetti beneficiari della detrazione diversi da quelli indicati nel comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
  • i cessionari del credito, i quali possono effettuare un’ulteriore cessione.

Il credito può essere ceduto in favore di:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti privati, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • istituti di credito e intermediari finanziari, ma solo se il credito è ceduto dai soggetti in c.d. "no tax area";
  • sono esclusi in ogni caso le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

Credito cedibile e criteri di determinazione

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nella misura e alle condizioni ivi previste. La quantificazione del credito tiene conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori. In presenza di più fornitori, la detrazione oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta verso ciascun fornitore. Se il credito è ceduto al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Adempimenti per la comunicazione della cessione

La cessione deve essere comunicata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, mediante le funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione deve contenere:

  • denominazione e codice fiscale del cedente;
  • tipologia di intervento;
  • importo complessivo della spesa sostenuta;
  • importo complessivo del credito cedibile;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • dati catastali dell’immobile;
  • denominazione e codice fiscale del cessionario;
  • data di cessione;
  • accettazione della cessione da parte del cessionario;
  • ammontare del credito ceduto, spettante sulle spese sostenute entro il 31 dicembre;
  • per i soggetti della c.d. no tax area, dichiarazione del possesso, nell’anno precedente, delle condizioni previste.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata tramite gli uffici dell’Agenzia delle entrate con il modulo allegato, anche via PEC, con firma digitale oppure firma autografa accompagnata da documento d’identità. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione.

Accettazione, visibilità del credito e successiva cessione

L’Agenzia delle entrate rende visibile nel Cassetto fiscale del cessionario il credito attribuito, che può essere utilizzato solo dopo l’accettazione tramite le funzionalità dell’area riservata. Le informazioni sull’accettazione sono rese visibili anche nell’area riservata del cedente. La comunicazione dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, da parte del cessionario è possibile dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunque dopo l’accettazione del credito. Il cessionario può cedere il credito, in tutto o in parte, solo quando il credito è divenuto disponibile.

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito attribuito al cessionario, se non ulteriormente ceduto, è ripartito in dieci quote annuali e utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. L’utilizzo è possibile dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e dopo l’accettazione, mediante modello F24 trasmesso esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti dell’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Le quote non utilizzate in un anno possono essere riportate agli anni successivi, ma non sono rimborsabili. Il codice tributo per l’utilizzo del credito è istituito con separata risoluzione.

Controlli e recupero del credito

In caso di accertamento della mancata, anche parziale, integrazione dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione, il credito è recuperato nei confronti del cedente, con interessi e sanzioni. In caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero avviene nei confronti di quest’ultimo, sempre con interessi e sanzioni.

Disposizioni transitorie per le spese sostenute nel 2018

Per il credito corrispondente alle detrazioni spettanti per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 su singole unità immobiliari:

  • la comunicazione dei dati può essere effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019;
  • la comunicazione dell’eventuale successiva cessione da parte del cessionario può essere effettuata dal 5 agosto 2019, comunque dopo l’accettazione;
  • il credito è utilizzabile in compensazione dal 5 agosto 2019, comunque dopo l’accettazione.

Coordinamento con il provvedimento 28 agosto 2017

Le disposizioni del provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, si applicano anche alla cessione del credito relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per:

  • interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici diversi da quelli di cui al comma 2-quater dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
  • interventi sulle parti comuni di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ai sensi del comma 2-quater.1.

I dati relativi alla cessione del credito per tali interventi, riferiti alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, devono essere comunicati entro il 12 luglio 2019.

Regole per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 sulle parti comuni

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 relative a interventi antisismici e di messa in sicurezza statica sulle parti comuni, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, il credito acquisito dal cessionario diventa disponibile dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:

  • il condominio ha sostenuto la spesa, purché il condomino cedente abbia contribuito alla spesa per la parte non ceduta;
  • il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, se la cessione è effettuata al fornitore.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • il d.P.R. 27 febbraio 1986, n. 917 (TUIR);
  • il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • il decreto interministeriale 19 febbraio 2007;
  • il d.l. 4 giugno 2013, n. 63, con particolare riferimento all’articolo 14;
  • il decreto del 1° dicembre 2016;
  • i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017;
  • la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il provvedimento è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate e sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

Testo integrale

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