Prescrizioni del Garante n. 629 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento posto in essere da un avvocato che aveva inviato una diffida personale alla reclamante tramite la PEC istituzionale dell’istituto scolastico presso cui la stessa lavora, rendendo il contenuto accessibile a terzi non legittimati. L’Autorità ha escluso la sussistenza di una valida base giuridica e ha qualificato la comunicazione come violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e dell’art. 6 GDPR. Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante non ha applicato una sanzione pecuniaria, ritenendo limitata la diffusione e cessati gli effetti, ma ha disposto l’ammonimento del titolare del trattamento e la pubblicazione del provvedimento.
Avvocato destinatario di ammonimento per comunicazione illecita di dati personali della reclamante tramite PEC istituzionale della scuola
Comunicazione illecita di dati personali tramite PEC istituzionale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di una dirigente scolastica che lamentava l’invio, da parte di un avvocato, di una diffida a contenuto personale alla PEC istituzionale dell’istituto scolastico presso cui presta servizio. Il procedimento è stato avviato a seguito dell’istruttoria preliminare e si è concluso con la dichiarazione di illiceità del trattamento e con l’ammonimento del titolare del trattamento.
Origine del reclamo e fatti accertati
La reclamante ha rappresentato che nella casella PEC istituzionale della scuola era pervenuta una email contenente, in allegato, una diffida ad adempiere e messa in mora riferita a vicende personali, in particolare alla ripartizione di oneri tributari connessi a una successione ereditaria. La casella risultava accessibile al personale di segreteria e ai sostituti della dirigente, con conseguente possibilità di conoscenza del contenuto da parte di soggetti terzi rispetto all’interessata.
Attività istruttoria e difese del titolare
Il Garante ha chiesto al destinatario del reclamo di chiarire il motivo dell’invio alla PEC dell’istituto e la disponibilità di altri recapiti della reclamante. Nelle difese, il mittente ha sostenuto che l’indirizzo fosse pubblicato nel curriculum vitae della dirigente e che la comunicazione fosse contenuta in un file allegato, non immediatamente visibile nel corpo della PEC. Ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali in tema di notifiche via PEC e ha chiesto l’archiviazione del procedimento.
Qualificazione del trattamento e base giuridica
L’Autorità ha rilevato che l’informazione secondo cui la reclamante era destinataria di una diffida costituiva dato personale ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Ha inoltre ritenuto che il soggetto che aveva deciso di inviare tale comunicazione fosse titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, GDPR, in quanto determinava finalità e mezzi della comunicazione. Il Garante ha escluso che la sola pubblicazione dell’indirizzo PEC nel curriculum vitae bastasse a radicare un domicilio digitale idoneo per comunicazioni personali, richiamando gli artt. 3-bis e 6-quater del CAD e le Linee guida AgID sull’INAD.
Violazioni contestate e valutazione del Garante
Il Garante ha ritenuto che l’utilizzo della PEC istituzionale della scuola per inviare una comunicazione strettamente personale non fosse conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali. La comunicazione ha reso accessibili a terzi non legittimati dati personali dell’interessata, senza una base giuridica adeguata. Sono stati pertanto ritenuti violati gli articoli 5, par. 1, lett. a), e 6 del GDPR, in quanto il trattamento non è stato svolto in modo lecito, corretto e trasparente.
Esito finale: ammonimento e assenza di sanzione pecuniaria
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha escluso l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR. Ha valorizzato, ai fini della valutazione ex art. 83 GDPR, la circostanza che la condotta aveva già esaurito i suoi effetti, che il numero dei soggetti coinvolti era limitato e che non risultavano precedenti violazioni pertinenti. In ragione di ciò, ha disposto l’ammonimento del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Disposizioni finali
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice privacy e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, nonché l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. È inoltre richiamata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato dalla dirigente scolastica, che lamentava la comunicazione a terzi di dati personali contenuti in una diffida inviata dall’avvocato alla PEC istituzionale della scuola. La reclamante ha evidenziato che tale casella era accessibile al personale di segreteria e ai sostituti della dirigente, con conseguente ostensione ingiustificata del contenuto della comunicazione.
Valutazioni preliminari del Garante
In fase istruttoria il Garante ha chiesto chiarimenti al destinatario del reclamo sul motivo dell’invio alla PEC dell’istituto e sull’eventuale disponibilità di altri recapiti personali della reclamante. Le giustificazioni difensive fondate sulla pubblicazione dell’indirizzo PEC nel curriculum vitae e sulla presunta irrilevanza del contenuto sono state ritenute non decisive. L’Autorità ha qualificato l’informazione circa la destinataria di una diffida come dato personale e ha individuato nel mittente il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 GDPR.
Violazioni accertate
Il Garante ha accertato che l’invio della diffida alla PEC istituzionale ha reso i dati personali disponibili a soggetti diversi dall’interessata, in assenza di una base giuridica idonea. La condotta è stata ritenuta in violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, per mancato rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e per assenza delle condizioni di liceità del trattamento.
Esito del procedimento e misure adottate
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha escluso l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, valorizzando il fatto che la condotta aveva esaurito i suoi effetti, che il numero di interessati e di terzi coinvolti era limitato e che non risultavano precedenti violazioni pertinenti. È stato quindi disposto l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e all’annotazione nel registro interno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 636 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 633 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 656 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 620 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 631 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 625 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →