Ordinanza del 13/09/2025 n. 25132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il primo motivo dei contribuenti, stabilendo che l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 esonera il contribuente da tutte le sanzioni riconducibili all’omissione del professionista infedele, non soltanto da quelle per omesso versamento. La sentenza d’appello è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia e le spese.
Sanzioni tributarie per inadempimenti del commercialista: estensione della causa di non punibilità a tutte le sanzioni
Sanzioni tributarie e inadempimento del professionista incaricato
La pronuncia riguarda il diritto al rimborso delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a due contribuenti per inadempimenti tributari imputati al commercialista che curava la loro contabilità. La Corte chiarisce l’ambito della causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e cassa con rinvio la decisione d’appello.
Origine della controversia e decisione d’appello
La Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 4196/1/2019, aveva accolto il ricorso di A.A. e B.B. contro il diniego di rimborso delle sanzioni pagate. I contribuenti sostenevano che il mancato adempimento fosse esclusivamente imputabile alla ragioniera incaricata della contabilità, denunciata e condannata in sede penale per appropriazione indebita.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 5216/02/2022, aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riconosciuto il rimborso soltanto delle sanzioni relative agli omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni, escludendo gli interessi. Gli importi riconosciuti erano pari a 600,75 euro per A.A. e 1.513,19 euro per B.B.; le spese di entrambi i gradi erano state compensate.
Ricorsi e riunione
I contribuenti presentarono due ricorsi per cassazione di contenuto analogo: il primo il 29 dicembre 2022, iscritto al RGN 32/2023, e il secondo il 31 dicembre 2022, iscritto al RGN 75/2023, dopo che il sistema non aveva reso disponibile la ricevuta telematica del primo deposito. La Corte ha rilevato che il secondo ricorso costituiva una duplicazione meramente informatica e, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., lo ha riunito al ricorso più risalente, individuando un’unica impugnazione. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Causa di non punibilità e obbligo d’imposta
L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, nel testo applicabile, stabilisce che il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per un fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La Corte ribadisce che l’infedeltà dell’intermediario, anche quando accertata in sede penale, non libera il contribuente dall’obbligo di pagare l’imposta. L’intermediario incaricato di predisporre o trasmettere la dichiarazione non diventa per questo soggetto passivo d’imposta né sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Il rapporto tra professionista e contribuente conserva natura privatistica e l’incarico non determina l’estromissione del contribuente dagli obblighi fiscali. La fonte dell’obbligo d’imposta resta la percezione dei redditi.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ricorrendone i presupposti, il contribuente resta obbligato al pagamento dell’imposta, mentre non sono dovuti gli interessi e le sanzioni riconducibili all’inadempimento del terzo. La condanna penale del professionista e l’appropriazione delle somme affidategli non modificano il rapporto tributario quanto al tributo.
Estensione dell’esimente a tutte le sanzioni
Accogliendo il primo motivo, la Corte precisa che l’esimente dell’art. 6, comma 3, non è limitata alle sanzioni per omesso versamento. In linea con Cass. n. 10298 del 16 aprile 2024, essa comprende tutte le sanzioni irrogate per condotte riconducibili all’azione o all’omissione del professionista infedele, incluse quelle derivanti da comportamenti fraudolenti diretti a mascherare l’inadempimento dell’incarico e, in particolare, le sanzioni collegate all’omessa trasmissione della dichiarazione.
Nel caso concreto non era contestato che i contribuenti avessero affidato la contabilità alla ragioniera Giuseppa Ciancio e le avessero consegnato la documentazione e il denaro necessari per gli adempimenti fiscali. La sentenza impugnata dava conto della condanna della professionista, pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 748/2016, per appropriazione indebita aggravata ai danni di diversi clienti, tra cui i ricorrenti. Avendo limitato il rimborso alle sole sanzioni per omesso versamento, la decisione regionale non ha applicato correttamente il principio di diritto.
Motivi e decisione della Corte
Il primo motivo, relativo alla violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato accolto. È rimasto assorbito il secondo motivo, concernente la compensazione delle spese e la dedotta violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; anche tale questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
La Corte ha quindi riunito il ricorso RGN 75/2023 a quello RGN 32/2023, accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo e cassato la sentenza impugnata. La controversia è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche dei profili rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. La decisione è stata assunta il 13 giugno 2025 e depositata il 13 settembre 2025.
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