Ordinanza del 09/09/2025 n. 24900 - Corte di Cassazione
Riscossione - Ruoli esattoriali - Prescrizione quinquennale e decennale - Impugnazione - Sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Conferma che, in assenza di una sentenza irrevocabile, le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997; anche gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Il motivo relativo all’impugnabilità degli estratti di ruolo è inammissibile perché la questione era coperta da giudicato interno. Gli enti sono condannati in solido a rifondere le spese, liquidate in 7.600 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.
Prescrizione quinquennale di sanzioni tributarie e interessi e inammissibilità del motivo sugli estratti di ruolo per giudicato interno.
Prescrizione di sanzioni tributarie e interessi
La Corte di cassazione esamina il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La pronuncia riguarda, in particolare, l’impugnabilità degli estratti di ruolo e i termini di prescrizione applicabili a sanzioni e interessi relativi a crediti tributari.
Fatti e svolgimento del giudizio
Il contribuente A.A. aveva appreso il 7 novembre 2018, recandosi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di ruoli e cartelle di pagamento per complessivi 189.359,89 euro. Sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle, aveva impugnato gli estratti di ruolo e le cartelle davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Con sentenza n. 2838/2020, depositata il 28 febbraio 2020, la Commissione aveva accolto il ricorso, annullato i ruoli e compensato integralmente le spese. Il contribuente aveva impugnato la compensazione delle spese; l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello incidentale limitatamente al termine di prescrizione. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2624/2022, pronunciata il 5 luglio 2021 e depositata il 7 giugno 2022, aveva parzialmente accolto l’appello incidentale, applicando la prescrizione decennale alla parte relativa all’imposta e quella quinquennale a sanzioni e interessi.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 31 dicembre 2022. A.A. ha resistito con controricorso. La discussione è stata fissata con decreto del 18 febbraio 2025 per l’adunanza camerale del 20 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Impugnabilità degli estratti di ruolo
Con il primo motivo, gli enti ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. Hanno sostenuto che il ricorso originario fosse inammissibile perché gli estratti di ruolo non sarebbero impugnabili.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La Commissione provinciale si era espressamente pronunciata sull’ammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo e tale statuizione non era stata contestata né in appello dall’Agenzia delle Entrate né dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate riguardava soltanto il termine di prescrizione. Si era quindi formato il giudicato interno sull’ammissibilità del ricorso originario, che non poteva essere rimessa in discussione in cassazione.
Prescrizione delle sanzioni tributarie
Con il secondo motivo, gli enti hanno sostenuto che, quando le sanzioni sono irrogate insieme alle imposte, dovrebbe applicarsi il termine decennale, in luogo di quello quinquennale previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
La Corte respinge la censura e ribadisce che il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. opera quando il diritto alla riscossione della sanzione deriva da una sentenza passata in giudicato, per effetto della cosiddetta actio iudicati. Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si applica il termine quinquennale dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. La Corte richiama, in tal senso, Cass. 8 maggio 2024, n. 12528, e Cass. 19 settembre 2024, n. 25222.
Prescrizione degli interessi
La Corte conferma anche la prescrizione quinquennale degli interessi. Il rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione tributaria principale rileva nella fase genetica; una volta sorta, l’obbligazione per interessi acquista autonomia attraverso la maturazione progressiva. Per la prescrizione trova pertanto applicazione il termine quinquennale generale dell’art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla tipologia degli interessi e dalla natura dell’obbligazione principale. Sono richiamate Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095, e Cass. 8 marzo 2022, n. 7486.
Esito e spese
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, a rifondere ad A.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA. Dispone la distrazione delle spese in favore dell’avv. Gianluca Fontanella, dichiaratosi anticipatario.
La Corte precisa che non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché le parti soccombenti sono Amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato. La decisione è stata assunta a Roma il 20 maggio 2025 e depositata in Cancelleria il 9 settembre 2025.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 9 set 2025Ordinanza del 09/09/2025 n. 24881 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 8 set 2025Ordinanza del 08/09/2025 n. 24798 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 10 set 2025Ordinanza del 10/09/2025 n. 24947 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 10 set 2025Ordinanza del 10/09/2025 n. 24940 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 7 set 2025Ordinanza del 07/09/2025 n. 24715 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 11 set 2025Ordinanza del 11/09/2025 n. 25049 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →