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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 20 marzo 2006

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2006.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL aggiorna, per il 2006, le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base del calcolo dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Precisa l’ambito territoriale di applicazione, elenca i Paesi esclusi perché coperti da normativa UE, SEE o convenzioni bilaterali, e indica le regole di frazionabilità delle retribuzioni e di determinazione dell’imponibile per i lavoratori con fasce di retribuzione. Il riferimento operativo è il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

Lavoratori italiani in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2006

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2006

La circolare INAIL disciplina, per l’anno 2006, la determinazione delle retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, precisa i confini territoriali di applicazione e indica le modalità operative di utilizzo delle tabelle allegate al decreto interministeriale 31 gennaio 2006.

Quadro normativo

La materia è ricondotta al decreto-legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 398 del 3 ottobre 1987, che detta le norme per la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. In particolare:

  • l’articolo 1 prevede l’assoggettamento alle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani che operano in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale;
  • l’articolo 4, comma 1, stabilisce che le retribuzioni convenzionali siano fissate annualmente con decreto ministeriale.

La circolare richiama anche il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, con riferimento alla retribuzione convenzionale dell’area dirigenziale, e il decreto 31 gennaio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che determina le retribuzioni convenzionali valide dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2006 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006.

Ambito di applicazione territoriale

Le retribuzioni convenzionali 2006 valgono per i Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Restano quindi esclusi dal regime:

  • i Paesi appartenenti all’Unione Europea;
  • i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria;
  • i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale.

La circolare elenca i Paesi esclusi, comprendendo tra gli altri gli Stati membri UE, i Paesi SEE e la Svizzera, nonché diversi Stati con accordi bilaterali o convenzioni specifiche, come Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia (per le repubbliche indicate), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Modalità di calcolo e frazionabilità

Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 il calcolo dei premi assicurativi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali individuate dal decreto 31 gennaio 2006. Le prestazioni devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:

  • assunzione nel corso del mese;
  • risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese;
  • trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.

Lavoratori con fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata attraverso il raffronto con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale indicata nelle tabelle allegate.

Ai fini di tale raffronto, la circolare specifica che la retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.

Area dirigenziale

La circolare richiama anche la disciplina dell’area dirigenziale, precisando che la retribuzione convenzionale per tali qualifiche è pari al massimale di rendita, ma che la norma speciale del decreto-legge n. 317/1987 si applica anche ai dirigenti, in deroga alla disciplina generale introdotta dal d.lgs. n. 38/2000.

Allegati e riferimenti operativi

Il documento segnala la presenza di un allegato contenente il decreto 31 gennaio 2006, con le tabelle delle retribuzioni convenzionali da applicare per il 2006. La circolare si colloca nel solco di precedenti istruzioni INAIL in materia di assicurazione dei lavoratori italiani all’estero e conferma l’utilizzo delle regole già note per la determinazione dell’imponibile e dei premi assicurativi.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il decreto-legge n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, che disciplina la tutela dei lavoratori italiani in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale, prevedendo all’articolo 4 la determinazione annuale delle retribuzioni convenzionali. Richiama inoltre il d.lgs. n. 38/2000, con riferimento all’area dirigenziale, e il decreto interministeriale 31 gennaio 2006 che fissa le retribuzioni convenzionali per il periodo di paga dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Sono richiamate anche precedenti circolari e chiarimenti INAIL in materia.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali 2006 si applicano ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. Restano esclusi dall’ambito di applicazione i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi soggetti alla normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e i Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, elencati nella circolare.

Paesi esclusi dal regime delle retribuzioni convenzionali

La circolare dettaglia tre gruppi di esclusione: Stati membri UE, inclusi quelli entrati dal 1° maggio 2004; Paesi SEE e Svizzera, per i quali si applicano i regolamenti comunitari; e Paesi con convenzioni bilaterali o speciali di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia (con specifiche repubbliche), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese. La regola è espressamente collegata al decreto 31 gennaio 2006.

Determinazione del premio assicurativo e dell’imponibile

Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 il calcolo dei premi INAIL per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari va effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 31 gennaio 2006. Le prestazioni vanno ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti. Per i lavoratori con fasce di retribuzione, l’imponibile convenzionale si determina confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le tabelle allegate.

Area dirigenziale e retribuzione nazionale

La circolare richiama il principio secondo cui, per l’area dirigenziale, la retribuzione convenzionale è pari al massimale di rendita, ma precisa che la norma speciale del decreto-legge n. 317/1987 continua ad applicarsi anche alle qualifiche dirigenziali in deroga alla disciplina generale del d.lgs. n. 38/2000. Inoltre, ai fini del raffronto per le fasce retributive, la retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti pattuiti tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.

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