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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10908/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale civile di Taranto del 28/05/2024 che aveva respinto il ricorso avverso il decreto del 17/02/2023 della Corte di Assise di Taranto, con tre motivi: (1) incompetenza del giudice civile a decidere sull'opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 (sosteneva che la competenza spetta al giudice penale); (2) vizio di motivazione e cattivo utilizzo dei parametri per valutare la condizione economica in base agli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. 115/2002 (mancanza di specifiche sul tenore di vita, attività economiche e precedenti penali); (3) omissione nell'assunzione delle prove richieste per dimostrare lo stato di non abbiente, richiamando gli artt. 2727 e ss. c.c. e l'art. 183 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, la competenza a decidere sulle opposizioni avverso il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è del giudice penale competente (Tribunale o Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto) e non del giudice civile. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto (nella competenza penale).

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Stabilisce la competenza: la decisione sulle opposizioni al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio spetta al Tribunale o alla Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto; nel caso di patrocinio per procedimenti penali la competenza è del giudice penale perché incide sull'esercizio della difesa.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    Riferito ai parametri e criteri per la valutazione dei requisiti economici per l'ammissione al patrocinio; la pronuncia rileva che tali parametri devono essere applicati correttamente e motivati, ma il giudizio sulla mancata indicazione di specifici elementi è da esaminare in sede di merito dal giudice penale competente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 2

    Norma collegata ai criteri di valutazione economica e alla motivazione del provvedimento di rigetto; la censura del ricorrente riguardante la scarsa motivazione sui parametri è rilevante, ma la Corte di cassazione ha deciso che la questione deve essere trattata dal giudice penalmente competente.

  • Codice civile, artt. 2727 e ss.

    Riguardano l'onere della prova e i mezzi di prova; il ricorrente lamentava omissione nell'assunzione delle prove per dimostrare lo stato di non abbiente; la Corte ha rimesso la valutazione istruttoria al giudice penale sul nuovo giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 183

    Impegna il giudice a confrontarsi con le questioni e le prove richieste dalle parti; il ricorrente sostiene omissione di valutazione, ma la Corte ha ritenuto prioritaria la questione di competenza e ha disposto il rinvio per nuovo esame nel foro competente.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sull'ammissione o sul rigetto del gratuito patrocinio connesso a procedimenti penali spetta al giudice penale cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento originario (art. 99 DPR 115/2002); se un giudice civile decide sulla materia, la decisione è impugnabile per incompetenza.
  • Nelle impugnazioni relative al gratuito patrocinio è strategico sollevare preliminarmente e con chiarezza la questione di competenza: se prevale, può determinare annullamento e rinvio al giudice competente.
  • Sulla valutazione del requisito economico il giudice deve motivare l'uso dei parametri (tenore di vita, attività economiche, patrimonio, redditi dichiarati, ecc.); la parte che richiede il beneficio deve documentare la condizione di non abbiente con prove (dichiarazioni fiscali, certificazioni, documenti bancari, atti di proprietà, ecc.).
  • Se si lamenta omissione dell'assunzione di prove, richiamare esplicitamente gli artt. 2727 ss. c.c. e l'art. 183 c.p.c. e indicare quali mezzi di prova si intendono produrre e perché sono rilevanti per dimostrare lo stato di bisogno.
  • La Corte di legittimità può decidere la questione di competenza in via preliminare e non entrare nel merito motivazionale; quindi, anche se esistono vizi motivazionali, questi possono essere riesaminati solo dopo che il giudice corretto si sia pronunciato.
  • In caso di rigetto da parte del giudice di primo grado, valutare tempestivamente sia il profilo della competenza sia la completezza della motivazione e della documentazione prodotta, per impostare correttamente il gravame.

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