Cassazione Penale, Sentenza n. 10908/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale civile di Taranto del 28/05/2024 che aveva respinto il ricorso avverso il decreto del 17/02/2023 della Corte di Assise di Taranto, con tre motivi: (1) incompetenza del giudice civile a decidere sull'opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 (sosteneva che la competenza spetta al giudice penale); (2) vizio di motivazione e cattivo utilizzo dei parametri per valutare la condizione economica in base agli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. 115/2002 (mancanza di specifiche sul tenore di vita, attività economiche e precedenti penali); (3) omissione nell'assunzione delle prove richieste per dimostrare lo stato di non abbiente, richiamando gli artt. 2727 e ss. c.c. e l'art. 183 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, la competenza a decidere sulle opposizioni avverso il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è del giudice penale competente (Tribunale o Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto) e non del giudice civile. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto (nella competenza penale).
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Stabilisce la competenza: la decisione sulle opposizioni al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio spetta al Tribunale o alla Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto; nel caso di patrocinio per procedimenti penali la competenza è del giudice penale perché incide sull'esercizio della difesa.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Riferito ai parametri e criteri per la valutazione dei requisiti economici per l'ammissione al patrocinio; la pronuncia rileva che tali parametri devono essere applicati correttamente e motivati, ma il giudizio sulla mancata indicazione di specifici elementi è da esaminare in sede di merito dal giudice penale competente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 2
Norma collegata ai criteri di valutazione economica e alla motivazione del provvedimento di rigetto; la censura del ricorrente riguardante la scarsa motivazione sui parametri è rilevante, ma la Corte di cassazione ha deciso che la questione deve essere trattata dal giudice penalmente competente.
Codice civile, artt. 2727 e ss.
Riguardano l'onere della prova e i mezzi di prova; il ricorrente lamentava omissione nell'assunzione delle prove per dimostrare lo stato di non abbiente; la Corte ha rimesso la valutazione istruttoria al giudice penale sul nuovo giudizio.
Codice di procedura civile, art. 183
Impegna il giudice a confrontarsi con le questioni e le prove richieste dalle parti; il ricorrente sostiene omissione di valutazione, ma la Corte ha ritenuto prioritaria la questione di competenza e ha disposto il rinvio per nuovo esame nel foro competente.
Massime di principio
- La competenza a decidere sull'ammissione o sul rigetto del gratuito patrocinio connesso a procedimenti penali spetta al giudice penale cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento originario (art. 99 DPR 115/2002); se un giudice civile decide sulla materia, la decisione è impugnabile per incompetenza.
- Nelle impugnazioni relative al gratuito patrocinio è strategico sollevare preliminarmente e con chiarezza la questione di competenza: se prevale, può determinare annullamento e rinvio al giudice competente.
- Sulla valutazione del requisito economico il giudice deve motivare l'uso dei parametri (tenore di vita, attività economiche, patrimonio, redditi dichiarati, ecc.); la parte che richiede il beneficio deve documentare la condizione di non abbiente con prove (dichiarazioni fiscali, certificazioni, documenti bancari, atti di proprietà, ecc.).
- Se si lamenta omissione dell'assunzione di prove, richiamare esplicitamente gli artt. 2727 ss. c.c. e l'art. 183 c.p.c. e indicare quali mezzi di prova si intendono produrre e perché sono rilevanti per dimostrare lo stato di bisogno.
- La Corte di legittimità può decidere la questione di competenza in via preliminare e non entrare nel merito motivazionale; quindi, anche se esistono vizi motivazionali, questi possono essere riesaminati solo dopo che il giudice corretto si sia pronunciato.
- In caso di rigetto da parte del giudice di primo grado, valutare tempestivamente sia il profilo della competenza sia la completezza della motivazione e della documentazione prodotta, per impostare correttamente il gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10882/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10883/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10885/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10887/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10888/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →