Risposta n. 431 del 23/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt.119 d.l. 19/05/2020 n.34 (Superbonus) - Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa
Il quesito
La cooperativa chiede se e in quali limiti può fruire del Superbonus 110% per interventi su tre complessi immobiliari (parti comuni e singole unità, alcune assegnate ai soci, altre locate a terzi o commerciali), nonché l'applicabilità di altre detrazioni (ecobonus 65%, bonus facciate 90%, sismabonus) e le modalità di cessione del credito ai sensi dell'art.121 (sconto in fattura/cessione).
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter usufruire del Superbonus per gli interventi trainanti sulle parti comuni (cappotto, centrale termica, riduzione rischio sismico) e che le spese sulle singole unità assegnate siano a carico dei soci che fruiranno dell'agevolazione; per unità non assegnate o commerciali propone l'uso di ecobonus/sismabonus; per il bonus facciate ritiene spettante il 90% per interventi sulle parti comuni; in caso di demolizione/ricostruzione preassegnerebbe gli alloggi ai soci; la cooperativa o i soci potrebbero cedere i crediti agli intermediari finanziari.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda i requisiti normativi: il Superbonus spetta alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa solo per immobili di loro proprietà e assegnati in godimento ai soci. Per la palazzina con tutte le unità assegnate il Superbonus è riconosciuto (con i limiti di spesa per unità/edificio). Per gli edifici misti la detrazione 110% per le parti comuni è ammessa solo se la superficie complessiva delle unità assegnate ai soci supera il 50% della superficie totale; non è ammesso il Superbonus per interventi su unità locate a terzi o a destinazione commerciale. Le spese sulle singole unità non assegnate possono invece beneficiare, se applicabile, delle detrazioni ordinarie (art.14, art.16). Il bonus facciate 90% è applicabile ma non cumulabile per le stesse spese con altre agevolazioni; le spese devono essere contabilizzate distintamente. Il quesito relativo a demolizione e ricostruzione è stato ritenuto inammissibile per genericità. Relativamente alla cessione del credito, il beneficiario è la cooperativa (se è lei a sostenere la spesa): la cooperativa esercita l'opzione di sconto in fattura o di cessione e trasmette la comunicazione di cessione.
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