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Legge

L.R. Sicilia 18/2019

Consulta giovanile regionale

Normativa regionaleL.R. Sicilia 18/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Sicilia la Consulta giovanile regionale come organismo associativo delle consulte comunali giovanili, ne definisce funzioni, organi, composizione, elezioni, pubblicità degli atti e un elenco regionale delle consulte comunali. Prevede una disciplina transitoria per la prima elezione e modifica la l.r. n. 6/2019. Applicazione nel solo territorio siciliano.

Istituzione della Consulta giovanile regionale siciliana

Consulta giovanile regionale siciliana

La legge istituisce la Consulta giovanile regionale della Sicilia come organismo associativo espressione delle consulte comunali giovanili siciliane. Il provvedimento disciplina finalità, organi, composizione, modalità di elezione, pubblicità degli atti, elenco regionale delle consulte e norme transitorie per l’avvio dell’organo.

Finalità e ruolo istituzionale

La Consulta è concepita come sede di raccordo tra i giovani siciliani rappresentati dalle consulte comunali e le istituzioni regionali. Svolge anche funzioni di confronto, formazione, crescita e sostegno delle consulte comunali giovanili, oltre a funzioni propositive, consultive e di studio sulle iniziative, anche legislative, in materia di politiche giovanili. Può esprimere orientamenti su temi e avvenimenti di particolare interesse per i giovani della Regione, nel rispetto della pluralità di opinione.

Natura, statuto e sedi delle riunioni

La Consulta ha natura associativa e dispone di un proprio statuto, che deve essere conforme ai principi della legge. Le riunioni si svolgono a rotazione presso locali messi a disposizione, su richiesta del Presidente della Consulta, dalle amministrazioni comunali sedi delle consulte rappresentate. Il Presidente della Regione può autorizzare l’uso di locali dell’amministrazione regionale, nei limiti delle disponibilità esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Organi della Consulta e regime delle cariche

Gli organi della Consulta sono il Presidente e l’Assemblea. Non possono farne parte sindaci, assessori e consiglieri comunali, né deputati dell’Assemblea regionale siciliana e assessori regionali. I componenti degli organi operano a titolo gratuito e senza rimborso spese. Il Presidente può nominare esperti anch’essi a titolo gratuito.

Presidente e Vicepresidente

L’Assemblea elegge il Presidente tra i propri componenti a maggioranza dei due terzi; se per due votazioni consecutive non si raggiunge tale quorum, l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Il Presidente dura in carica quattro anni, rappresenta la Consulta e convoca e presiede l’Assemblea. L’Assemblea elegge anche un Vicepresidente con le stesse modalità, destinato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Assemblea: composizione, elezione e funzioni

L’Assemblea è l’organo deliberativo della Consulta e dura in carica quattro anni. È composta da 39 membri eletti su base provinciale dai presidenti delle consulte comunali giovanili, tra i componenti delle medesime consulte: cinque membri per ciascuna Città metropolitana e quattro membri per ciascun libero Consorzio comunale. Possono candidarsi i componenti delle consulte comunali che abbiano compiuto 16 anni e non superato i 28 anni nel giorno delle elezioni. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane. Le elezioni si tengono presso la sede di una consulta comunale giovanile e le modalità, compresa la sostituzione dei componenti cessati, sono demandate allo statuto. L’Assemblea elegge inoltre un segretario con funzioni di verbalizzazione.

Statuto, regolamento e partecipazione alle sedute

L’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, lo statuto della Consulta e le sue modifiche. Con la stessa maggioranza adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. I presidenti delle consulte comunali giovanili non eletti membri dell’Assemblea possono partecipare alle sedute senza diritto di voto, secondo quanto previsto dal regolamento.

Pubblicità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate sul sito istituzionale della Consulta giovanile regionale e trasmesse, per conoscenza, al Presidente della Regione e al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

Elenco regionale delle consulte comunali giovanili

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito presso il dipartimento regionale delle autonomie locali l’elenco regionale delle consulte comunali giovanili. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. L’attuazione avviene con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Norme transitorie per la prima applicazione

In sede di prima applicazione, l’elezione dell’Assemblea si svolge in una data fissata dai presidenti delle consulte comunali giovanili tra 60 e 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Hanno diritto di voto, per tale prima elezione, i presidenti delle consulte comunali giovanili iscritti all’elenco regionale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica deve emanare una circolare con le modalità di svolgimento delle elezioni. Lo statuto della Consulta deve essere approvato entro 30 giorni dall’insediamento dell’Assemblea eletta in prima applicazione. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni dello statuto.

Modifica della l.r. 8 maggio 2019, n. 6

La legge modifica l’articolo 12, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6, sostituendo la lettera f) con il riferimento al Presidente della Consulta giovanile regionale tra i componenti previsti.

Ambito territoriale ed efficacia

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Siciliana e i relativi organismi territoriali. Non contiene una scadenza finale di efficacia, ma alcune disposizioni sono limitate alla fase di prima applicazione e alla costituzione iniziale degli organi.

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