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Legge

L.R. Sicilia 19/2019

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi

Normativa regionaleL.R. Sicilia 19/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana riduce, dal 1° dicembre 2019, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dell’ARS, ricalcolandoli con metodo contributivo e prevedendo limiti minimi e massimi, una riduzione ulteriore per cinque anni su importi elevati e regole per restituzione/versamento dei contributi. Disciplina anche la rivalutazione e l’adeguamento dei trattamenti pensionistici collegati.

Rideterminazione degli assegni vitalizi dell’Assemblea regionale siciliana

Rideterminazione degli assegni vitalizi dell’Assemblea regionale siciliana

La legge disciplina, per la Regione Siciliana, la riduzione e il ricalcolo degli assegni vitalizi e di alcuni trattamenti pensionistici dell’Assemblea regionale siciliana, con decorrenza dal 1° dicembre 2019. Il provvedimento interviene sia sui vitalizi già in pagamento sia su quelli non ancora erogati, introducendo un meccanismo di calcolo di tipo contributivo e misure transitorie di contenimento della spesa.

Ambito di applicazione

La rideterminazione riguarda:

  • gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati dall’Assemblea regionale siciliana, il cui importo era definito al 31 dicembre 2011 secondo i previgenti regolamenti interni;
  • le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità previsti dal Regolamento delle pensioni dell’Assemblea;
  • alcuni trattamenti pensionistici dell’ARS definiti con sistema contributivo, nonché quelli maturandi.

Ricalcolo contributivo dei vitalizi

Il ricalcolo è effettuato sulla base dei dati risultanti dalla riquantificazione secondo il sistema contributivo degli assegni vitalizi diretti in pagamento alla data di entrata in vigore della legge. Il montante contributivo è calcolato utilizzando esclusivamente:

  • le indennità parlamentari indicate nella Tabella A allegata;
  • le percentuali di trattenuta indicate nella Tabella B allegata;
  • la quota di contributi a carico dell’Assemblea, pari a 2,75 volte quella a carico del percettore.

Per gli anni di contribuzione antecedenti il 1970 si applicano le misure dell’indennità parlamentare e le percentuali di trattenuta vigenti al 1° gennaio 1970. La base imponibile contributiva è maggiorata secondo l’articolo 43 del DPR n. 1092/1973.

Rivalutazione del montante e coefficiente di trasformazione

Il montante contributivo si rivaluta annualmente, al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, secondo il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall’ISTAT sul quinquennio precedente. Dalla decorrenza dell’assegno vitalizio, la rivalutazione annuale avviene sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data di entrata in vigore della legge.

Il montante così determinato è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione della Tabella C, riferito all’età anagrafica posseduta alla data di entrata in vigore della legge, con questi limiti:

  • coefficiente non inferiore a quello previsto per i 65 anni;
  • per età superiori a 77 anni si applica il coefficiente dei 77 anni;
  • le frazioni di anno sono valorizzate in proporzione ai mesi maturati.

Limiti all’importo ricalcolato

L’assegno ricalcolato non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già in godimento fosse inferiore a tale soglia. Inoltre, il nuovo importo non può superare l’assegno vitalizio spettante.

Riduzione percentuale temporanea per cinque anni

Gli effetti di risparmio derivanti dal nuovo calcolo sono trasformati in una percentuale di riduzione individuale applicata agli assegni vitalizi diretti e di reversibilità per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale percentuale è ridotta del 26 per cento rispetto al risparmio calcolato.

Per il medesimo quinquennio è prevista una riduzione aggiuntiva:

  • del 5% sulla parte eccedente 37.000 euro lordi annui;
  • di un ulteriore 5% sulla parte eccedente 62.000 euro lordi annui.

Opzioni per i deputati interessati

I deputati che avevano chiesto la restituzione dei contributi secondo i precedenti regolamenti possono, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, chiedere di versare l’intera somma già restituita per la determinazione dell’assegno vitalizio. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in rate mensili pari ai mesi per cui le quote sono dovute.

I deputati non ancora titolari di assegno vitalizio, anche se cessati dalla carica, possono chiedere la restituzione dei contributi versati fino al 31 dicembre 2011 fino alla maturazione del vitalizio, rinunciando all’assegno e senza rivalutazione né interessi.

Trattamenti pensionistici e rivalutazione

La disposizione sulla base imponibile di cui al comma 6 dell’articolo 1 si applica anche ai trattamenti pensionistici già definiti con metodo contributivo e a quelli maturandi. Gli importi degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono soggetti a rivalutazione automatica annuale secondo l’indice ISTAT FOI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Dal 1° gennaio 2012, per i trattamenti pensionistici contributivi e per quelli di cui alla legge regionale n. 1/2014, la base imponibile può essere determinata secondo la disciplina richiamata, previa domanda dell’interessato; in mancanza di domanda continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il Consiglio di Presidenza è autorizzato ad adeguare il Regolamento delle pensioni e la disciplina attuativa collegata.

Destinazione dei risparmi e attuazione interna

Le economie di spesa generate dalla legge sono accantonate in un apposito fondo del bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana. L’attuazione delle disposizioni avviene tramite delibera del Consiglio di Presidenza, secondo le norme dell’ordinamento interno dell’Assemblea.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il 1° dicembre 2019. Le misure di riduzione temporanea degli assegni vitalizi sono previste per un periodo di cinque anni dalla stessa data.

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