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Legge

L.R. Sicilia 26/2019

Norme in materia di superamento del precariato

Normativa regionaleL.R. Sicilia 26/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna e proroga, per la Regione Siciliana, le procedure di superamento del precariato già previste dalla l.r. 8/2018, allineandole ai limiti temporali dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017. In particolare sposta al 31 dicembre 2020 un termine previsto dalla disciplina regionale e regola la copertura finanziaria nell’ambito di un fondo già stanziato.

Superamento del precariato nella Regione Siciliana

Norme in materia di superamento del precariato

La legge regionale disciplina, per la Regione Siciliana, l’aggiornamento dei termini applicabili alle procedure di superamento del precariato già previste dalla normativa regionale vigente. L’intervento si innesta sulla l.r. 8 maggio 2018, n. 8 e coordina la disciplina regionale con i limiti temporali del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa statale

Le procedure regionali per il superamento del precariato di cui all’articolo 26 della l.r. 8/2018 sono assoggettate ai limiti temporali previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 75/2017, come successivamente modificato. La legge, quindi, non istituisce una disciplina autonoma completa, ma adegua quella regionale ai parametri temporali statali richiamati.

Modifiche alla disciplina regionale sul precariato

La legge interviene direttamente sull’articolo 26 della l.r. 8/2018, con effetti di aggiornamento dei termini applicativi:

  • il termine del 31 dicembre 2019, previsto al comma 3, è sostituito con il 31 dicembre 2020;
  • nel comma 6, è eliminato il riferimento al termine “entro il 31 dicembre 2018”;
  • nel comma 6-bis, la parte di testo che richiamava il periodo “dal termine del 31 dicembre 2018 fino a 31 dicembre 2019” è sostituita dal rinvio alla sola applicazione delle disposizioni del comma 6.

In sostanza, la disciplina regionale viene aggiornata nei termini temporali di riferimento, con effetto di proroga e coordinamento delle procedure di stabilizzazione/assorbimento del personale precario.

Copertura finanziaria

L’attuazione delle disposizioni è posta a carico delle disponibilità del fondo previsto dal comma 21 dell’articolo 3 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27, nel capitolo di bilancio indicato dalla legge. Non risultano introdotte nuove autorizzazioni di spesa autonome, ma l’utilizzo di risorse già previste nell’ambito finanziario richiamato.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Non sono previsti ulteriori regimi transitori oltre agli aggiornamenti dei termini contenuti nel testo.

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