L.R. Toscana 32/2003
Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Risulta però espressamente abrogata dalla l.r. 5 novembre 2021, n. 40, art. 24, e quindi oggi non è più applicabile.
Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Il testo fornito segnala espressamente che la legge è stata abrogata dalla l.r. 5 novembre 2021, n. 40, art. 24, con conseguente cessazione della sua applicabilità.
Stato di efficacia
L’atto non presenta oggi utilità operativa, in quanto risulta abrogato. Non essendo forniti nel testo ulteriori contenuti sostanziali della disciplina, non è possibile ricostruire nel dettaglio l’assetto regolatorio originario; ai fini pratici, rileva soltanto che la normativa non è più vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 8 lug 2003L.R. Toscana 34/2003
- Legge · 8 lug 2003L.R. Toscana 33/2003
- Legge · 9 lug 2003L.R. Toscana 35/2003
- Legge · 10 lug 2003L.R. Toscana 36/2003
- Legge · 23 giu 2003L.R. Toscana 30/2003
- Legge · 23 giu 2003L.R. Toscana 31/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →