L.R. Toscana 35/2003
Tutela sanitaria dello sport.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche, motorie e ricreative, definendo certificazioni, controlli, libretto sanitario, anagrafe degli atleti, antidoping, accreditamento degli ambulatori e sanzioni. Molte disposizioni sono state aggiornate, ma restano soprattutto regole di settore con applicazione pratica attuale per visite e certificazioni sportive.
Tutela sanitaria delle attività sportive in Toscana
Tutela sanitaria dello sport in Toscana
La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, nonché delle attività motorie e ricreative. Mira a promuovere prevenzione, mantenimento e recupero della salute attraverso la pratica sportiva e a regolare certificazioni, controlli medici, accreditamento degli ambulatori e vigilanza.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina distingue tre tipologie di attività:
- attività sportiva agonistica, svolta in forme organizzate e finalizzata a prestazioni di elevato livello;
- attività sportiva non agonistica, organizzata ma con minore impegno competitivo e senza vincolo di età;
- attività motoria e ricreativa, svolta per fini igienici e ricreativi, anche se organizzata da enti o associazioni.
Gli enti e le associazioni che organizzano attività rientranti nella legge devono specificare ai partecipanti a quale tipologia l’attività afferisce. Per le sole attività motorie e ricreative non è richiesta alcuna certificazione medica.
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati. Nomina la Commissione regionale d’appello per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, promuove l’aggiornamento professionale del personale delle aziende sanitarie locali e istituisce il libretto sanitario dell’atleta. Pubblica inoltre gli elenchi degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati.
Il Consiglio sanitario regionale svolge compiti tecnico-consultivi in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive.
Funzioni delle aziende sanitarie
Le aziende unità sanitarie locali assicurano la tutela sanitaria dello sport mediante prestazioni di primo livello, secondo livello e integrative. Svolgono anche attività di educazione sanitaria, vigilanza sugli ambulatori privati di medicina sportiva, controllo sul corretto rilascio e uso delle certificazioni, e vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti sportivi.
Le prestazioni di primo livello comprendono educazione alla salute, valutazione dei rischi dell’attività sportiva o motoria e vaccinazioni antitetaniche nei casi previsti.
Le prestazioni di secondo livello riguardano gli accertamenti per il rilascio delle certificazioni di idoneità agonistica, gli accertamenti richiesti per la certificazione non agonistica e i controlli antidoping.
Le prestazioni integrative comprendono attività di supporto per indagini complesse, terapia e riabilitazione per danni da sport, accertamenti diagnostici e sostegno per problemi fisici o psichici, valutazioni funzionali di soggetti a rischio, consulenze su allenamento, iniziative contro il doping, accertamenti richiesti dalla Commissione d’appello e attività didattiche e di ricerca.
Le aziende sanitarie assicurano inoltre tali interventi anche ai soggetti disabili. Le aziende ospedaliere possono esercitare queste funzioni tramite convenzioni con le aziende sanitarie locali.
Certificazione di idoneità sportiva
Per ottenere la certificazione di idoneità, la società o l’organizzazione sportiva deve consegnare all’atleta la richiesta di visita medica conforme al modello regionale e il libretto sanitario.
La certificazione non agonistica può essere rilasciata dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico sportiva italiana operanti nelle strutture ambulatoriali autorizzate. La certificazione agonistica è rilasciata dalle strutture delle aziende sanitarie locali o dagli ambulatori privati accreditati per la medicina dello sport.
Per gli atleti disabili la valutazione è individualizzata e deve tenere conto della disabilità e delle caratteristiche dell’attività sportiva; la richiesta deve essere accompagnata da certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile della disabilità.
Le certificazioni hanno natura medico-legale. In caso di non idoneità agonistica, lo specialista comunica l’esito all’interessato, alla Commissione regionale d’appello e alla società sportiva entro cinque giorni; l’interessato può proporre ricorso entro trenta giorni.
Libretto sanitario dell’atleta
È istituito il libretto sanitario, di norma in formato digitale, valido dieci anni e personale. Deve essere esibito prima di ogni visita e viene ritirato dallo specialista durante l’accertamento, per poi essere restituito completato dei dati previsti. La stampa e distribuzione spettano all’azienda sanitaria locale di residenza dell’atleta o a quella del territorio della società sportiva.
Adempimenti di società e organizzatori
Le società e organizzazioni sportive devono subordinare la partecipazione degli atleti alla presentazione della certificazione di idoneità, conservare i certificati verificandone scadenza e validità, controllare la posizione degli atleti tramite il libretto sanitario e rifiutare certificati rilasciati da soggetti non abilitati.
Chi organizza manifestazioni sportive deve assicurare, a proprie spese, i servizi di assistenza, controllo medico e primo soccorso previsti dai regolamenti federali; per le manifestazioni pubbliche a partecipazione libera con attività motorie e ricreative devono essere assicurati adeguati servizi di primo soccorso.
Controllo antidoping
Le funzioni di controllo antidoping sono svolte dalle aziende sanitarie locali d’intesa con la Commissione di vigilanza prevista dalla normativa statale sul doping. La Giunta regionale definisce un programma triennale di controlli e individua il laboratorio di riferimento regionale. Il prelievo è effettuato da medici designati dall’azienda sanitaria locale, mentre le analisi sono eseguite da laboratori accreditati. I relativi oneri sono a carico di chi richiede il controllo.
La Regione promuove anche formazione degli operatori per informare su antidoping e corretta alimentazione, con attenzione ai minori e al rischio di abuso di integratori.
Commissione regionale d’appello
La Commissione regionale d’appello è nominata dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da cinque medici specialisti: medicina dello sport, medicina interna o disciplina equivalente, cardiologia, ortopedia, medicina legale e delle assicurazioni. Per ogni componente è previsto un supplente.
La Commissione può avvalersi di consulenti specialisti e disporre ulteriori accertamenti sanitari. Tiene un archivio dei non idonei e comunica le decisioni all’interessato, alla federazione sportiva, alla società o organizzazione sportiva e allo specialista che ha emesso il giudizio impugnato.
Anagrafe degli atleti e flussi informativi
Le aziende sanitarie locali istituiscono un’anagrafe degli atleti visitati per idoneità agonistica e non agonistica. Presso la Commissione d’appello è istituita l’anagrafe degli atleti non idonei o temporaneamente sospesi per l’attività agonistica.
Gli ambulatori accreditati e quelli autorizzati che rilasciano certificazioni devono trasmettere semestralmente, in forma informatizzata, l’elenco delle visite effettuate. Le aziende sanitarie locali comunicano annualmente alla Regione i dati sull’attività svolta.
Programmazione dell’attività certificativa e tariffe
Le aziende sanitarie locali e gli ambulatori accreditati devono programmare l’attività certificativa lungo tutto l’arco dell’anno. Le società sportive devono comunicare il fabbisogno di certificazioni sulla base del calendario sportivo e delle scadenze degli attestati già rilasciati.
La Giunta regionale determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe massime per il rilascio dell’attestato di idoneità agonistica, comprensive di tutti gli accertamenti previsti. Le strutture che rilasciano certificazioni devono applicare tali tariffe.
Autorizzazione e accreditamento degli ambulatori
Agli ambulatori di medicina dello sport si applicano le regole regionali su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, con obbligo di mantenere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi generali e specifici. Il Consiglio regionale approva i requisiti specifici per l’esercizio dell’attività sanitaria di medicina dello sport.
Regime transitorio per le strutture e per l’attività certificativa
Gli ambulatori già autorizzati alla data della precedente disciplina devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale sui requisiti specifici. Per le nuove strutture i requisiti obbligatori si applicano subito; in caso di ampliamento, solo per l’oggetto dell’ampliamento.
Gli ambulatori già autorizzati devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro termini differenziati dalla pubblicazione della deliberazione sui requisiti specifici:
- 5 anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
- 3 anni per i requisiti tecnologici;
- 2 anni per linee guida e regolamenti interni;
- 1 anno per i requisiti organizzativi.
La mancata domanda di rinnovo o il mancato adeguamento comportano decadenza dell’autorizzazione e chiusura dell’esercizio.
Per le certificazioni agonistiche, entro due anni dall’entrata in vigore della legge il rilascio è affidato alle aziende sanitarie locali e alle strutture private già accreditate. Le aziende sanitarie locali possono avvalersi di strutture private contrattualizzate, che devono rispettare incompatibilità e limiti quantitativi previsti; dopo il termine transitorio, i contratti possono essere stipulati solo con strutture autorizzate secondo la disciplina vigente o con procedure di rinnovo in corso.
Sanzioni e controlli
L’accertamento delle violazioni è svolto dai servizi competenti delle aziende sanitarie locali, ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria. La violazione degli obblighi degli organizzatori comporta sanzione amministrativa da 300 a 1.800 euro; il rilascio di certificazioni in violazione della legge comporta sanzione da 1.000 a 6.000 euro.
Per l’accertamento e la contestazione si applicano la normativa regionale sulle sanzioni amministrative e la legge n. 689/1981; l’irrogazione spetta al Comune competente. La mancata trasmissione dei dati previsti per l’anagrafe comporta la decadenza dall’accreditamento; la violazione delle regole su certificazioni e libretto può comportare sospensione o perdita dell’accreditamento.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
Gli oneri connessi alla Commissione regionale d’appello sono coperti per il 2003 con lo stanziamento previsto nel bilancio regionale e, per gli esercizi successivi, con le relative leggi di bilancio.
Sono abrogate la legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94, e la legge regionale 29 ottobre 1997, n. 77.
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