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Legge

L.R. Toscana 36/2003

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

Normativa regionaleL.R. Toscana 36/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 1/1998 sugli aiuti per il miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico, intervenendo su varie disposizioni della disciplina vigente. Prevede inoltre la copertura finanziaria, con oneri quantificati in 400.000 euro e spese annue di 300.000 euro per il 2003 e il 2004; per gli esercizi successivi si rinvia alla legge di bilancio.

Modifiche alla disciplina regionale sugli aiuti per il miglioramento genetico zootecnico

Modifiche alla disciplina sugli aiuti per il miglioramento genetico zootecnico

La legge regionale 10 luglio 2003, n. 36 interviene sulla disciplina toscana relativa agli aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico. Il testo non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna più disposizioni della l.r. 14 gennaio 1998, n. 1, lasciando in vigore la normativa coordinata risultante dalle modifiche.

Ambito dell’intervento normativo

L’atto riguarda esclusivamente la Regione Toscana e opera come legge di modifica della precedente legge regionale n. 1 del 1998. Le innovazioni incidono su:

  • l’articolo 1 della legge originaria;
  • l’inserimento dell’articolo 6-ter;
  • l’articolo 7-bis;
  • la sostituzione dell’articolo 9;
  • l’articolo 12.

Poiché il testo fornito non riporta il contenuto delle singole modifiche, il risultato utile è la disciplina coordinata della legge del 1998 come aggiornata nel 2003.

Aspetti economici e copertura finanziaria

La legge quantifica l’onere derivante dall’intervento in 400.000 euro. La copertura è assicurata per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella UPB n. 522, relativa agli interventi per lo sviluppo rurale e agli aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali.

Per il 2003 e il 2004 è prevista una spesa di 300.000 euro per ciascun anno, a carico della medesima UPB 522.2. Per gli esercizi successivi la copertura degli oneri è rinviata alla legge di bilancio.

Rilievo pratico della legge

L’atto ha natura di modifica settoriale e finanziaria e serve a mantenere aggiornata la normativa regionale sugli aiuti al miglioramento genetico in zootecnia. Non risultano dal testo disposizioni transitorie o termini di efficacia ulteriori rispetto alla copertura di spesa per gli esercizi indicati.

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