Cassazione Penale, Sentenza n. 26374/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 270‑bis c.p. e 414 c.p. contestando: 1) la nullità per motivazione meramente apparente (copia‑incolla) e mancato controllo motivazionale; 2) l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate sulla base di informazioni provenienti da fonti confidenziali, in violazione dell'art. 203, comma 1‑bis c.p.p.; 3) la mancanza di gravi indizi per la partecipazione ad associazione terroristica (art. 270‑bis), posto che sarebbero presenti solo manifestazioni di adesione ideologica, apologia, proselitismo e modifiche di video con canti religiosi, senza prova di un rapporto biunivoco o di contatti operativi con l'organizzazione.
La decisione
Il ricorso è rigettato. Il giudice ha ritenuto valida e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame, anche mediante rinvio (motivazione per relationem/copia‑incolla) in quanto il Tribunale ha dato risposta alle censure difensive. Ha inoltre ritenuto utilizzabili le intercettazioni perché le fonti confidenziali hanno costituito solo lo spunto iniziale e le indagini si sono poi sviluppate con accertamenti autonomi (esame profili social, pedinamenti) che legittimano l'autorizzazione alle captazioni. Sulla sussistenza dei gravi indizi per art. 270‑bis, il giudice ha ritenuto provato, in sede cautelare, un rapporto idoneo con la galassia jihadista anche senza l'individuazione di un singolo gruppo strutturato: rilevanti i contatti su gruppi Telegram, la manifestazione di volontà di compiere atti terroristici e la divulgazione di materiale propagandistico non di libero accesso proveniente da organizzazioni riferibili all'Isis, elementi che costituiscono indice di inserimento stabile nel contesto jihadista. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 270‑bis cod. pen.
Rilevato come norma che punisce la partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo; interpretata nel senso che, nel contesto jihadista destrutturato, non è sempre necessaria l'individuazione di un gruppo specifico: la partecipazione può desumersi da contatti operativi, espressione di volontà di compiere atti terroristici e diffusione di materiale riservato riconducibile all'organizzazione
art. 414 cod. pen.
Richiamata come titolo di reato collegato all'ambito terrorista (assorbito nella partecipazione all'associazione terroristica nel caso concreto)
art. 203, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norma che limita l'utilizzabilità delle informazioni da fonti confidenziali; interpretata nel senso che tali informazioni rendono inutilizzabili le intercettazioni solo se costituiscono l'unico elemento di valutazione per gli indizi di reità, mentre sono ammesse quando fungono da spunto investigativo integrato da accertamenti autonomi
art. 267, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento relativo all'effetto delle informazioni confidenziali sul giudizio cautelare; consolidate pronunce indicano che la rilevanza delle fonti confidenziali è esclusa se non rappresentano l'unico fondamento degli indizi
Massime di principio
- La tecnica del 'copia‑incolla' e il ricorso alla motivazione per relationem non comportano automaticamente nullità: sono ammissibili se il giudice dimostra di avere valutato le doglianze e fornisce risposte anche sintetiche ma congrue
- Intercettazioni originate da segnalazioni di fonti confidenziali sono utilizzabili se tali segnalazioni hanno costituito solo il punto di avvio delle indagini e sono state seguite da accertamenti autonomi (esame profili social, pedinamenti, riscontri fattuali). Sono invece inutilizzabili se le fonti confidenziali sono l'unico elemento sui quali poggia l'accusa
- Nel giudizio cautelare per reati di terrorismo (art. 270‑bis) non sempre è necessario individuare un gruppo terroristico formalmente strutturato: alla prova dell'adesione si può pervenire considerando la natura destrutturata dei sodalizi jihadisti e valutando elementi quali contatti operativi (anche flebili), espressione di volontà di compiere atti violenti, accesso e diffusione di materiale non di libero accesso proveniente dall'organizzazione
- Manifestazioni di adesione ideologica, apologia o la condivisione di canti religiosi (nasheed) da soli sono insufficiente a fondare la partecipazione associativa; rilevano invece la sistematica diffusione di materiale riservato dell'organizzazione, la condivisione di fonti limitate e contatti con altri soggetti che indicano un inserimento stabile nella rete
- In sede cautelare la soglia probatoria è quella dei 'gravi indizi': perciò anche elementi indiziari deboli, ma concatenati e coerenti (contatti, materiale riservato, dichiarazioni di propositi violenti), possono essere ritenuti sufficienti a giustificare misure cautelari
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