L.R. Toscana 61/2012
Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana l’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e disciplina obblighi di pubblicità su patrimoni, redditi e appartenenze associative dei componenti degli organi regionali e di alcune cariche istituzionali e direttive. Abroga la l.r. 49/1983, abroga in parte la l.r. 68/1983 e modifica altre leggi regionali.
Anagrafe pubblica dei consiglieri e assessori regionali e trasparenza patrimoniale e associativa
Anagrafe pubblica e trasparenza dei titolari di cariche regionali
La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, un sistema di pubblicità e trasparenza riferito ai consiglieri e agli assessori regionali, nonché ad altri componenti degli organi della Regione e a titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. L’obiettivo è rendere conoscibili dati patrimoniali, reddituali e associativi rilevanti per il controllo pubblico sull’esercizio delle funzioni.
Ambito soggettivo e contenuti della pubblicità
La disciplina riguarda i soggetti indicati dalla legge come componenti degli organi regionali e titolari delle cariche richiamate dal titolo dell’atto. Per tali soggetti sono previsti adempimenti di comunicazione e pubblicazione relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle appartenenze associative, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale richiamata e coordinata dalla legge.
Istituzione dell’anagrafe pubblica
È istituita l’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali, quale strumento di raccolta e resa accessibile delle informazioni soggette a pubblicità. L’anagrafe è finalizzata a concentrare in un unico sistema i dati resi pubblici dai soggetti obbligati, così da facilitarne la consultazione da parte dei cittadini.
Modifiche e coordinamento normativo
La legge interviene anche su precedenti discipline regionali, disponendo:
- l’abrogazione della l.r. 49/1983;
- l’abrogazione parziale della l.r. 68/1983;
- modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008. Le modifiche sono funzionali all’aggiornamento e al coordinamento del quadro regionale in materia di trasparenza e pubblicità delle cariche istituzionali.
Profilo temporale e attualità della disciplina
La legge è entrata nel sistema normativo regionale dal 2012 e disciplina obblighi connessi alle cariche regionali e istituzionali indicate. Non contiene, nel testo fornito, una limitazione temporale di efficacia legata a un singolo esercizio o a una specifica emergenza; tuttavia, per la sua natura di disciplina di trasparenza, conserva rilievo solo per i soggetti e gli incarichi tuttora esistenti. Le parti che riguardano norme abrogate o modificate restano rilevanti solo nella misura in cui il testo vigente ne mantenga gli effetti coordinati.
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