Sentenza del 09/02/2015 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - IVA - Intimazione di pagamento - Atto del Concessionario- Costituisce provvedimento amministrativo - Art. 3 legge 241/90 - Applicabilità- Motivazione- Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'intimazione di pagamento fosse illegittima perché non accompagnata dalla cartella di pagamento, ossia dal precedente atto impositivo, e perché priva di una motivazione sufficiente. La questione riguardava l'applicabilità dell'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi anche agli atti del Concessionario della riscossione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'intimazione di pagamento non deve necessariamente essere corredata dalla cartella precedentemente notificata, purché sia adeguatamente motivata. La motivazione è sufficiente quando l'atto indica con precisione e dettaglio i singoli tributi oggetto della cartella. Gli atti del Concessionario sono provvedimenti amministrativi e devono quindi rispettare l'obbligo di motivazione; in assenza di una motivazione idonea, l'intimazione può essere annullata. Sulla base del principio enunciato, il contribuente risulta vittorioso se l'intimazione impugnata non contiene l'indicazione dettagliata dei tributi dovuti.
Norme richiamate
Art. 3 legge n. 241/1990
Gli atti amministrativi devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la decisione.
Art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi si applica anche agli atti dell'Amministrazione finanziaria e agli atti della riscossione, imponendo una motivazione idonea a consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e difendersi.
Legge n. 241/1990
La disciplina generale del procedimento amministrativo e dell'obbligo di motivazione è applicabile agli atti del Concessionario in quanto esercita funzioni pubblicistiche delegate dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento non deve necessariamente allegare la cartella precedentemente notificata se quest'ultima è già conosciuta o validamente notificata al contribuente e l'intimazione contiene una motivazione completa.
- L'intimazione deve indicare in modo preciso i tributi richiesti, gli importi e gli elementi necessari per collegare la pretesa alla cartella o all'atto impositivo precedente.
- La mera indicazione generica di un debito o di una cartella, senza dettaglio delle singole imposte richieste, può integrare un vizio di motivazione e rendere l'atto impugnabile.
- Gli atti del Concessionario della riscossione, pur non essendo emessi direttamente dall'Amministrazione finanziaria, sono soggetti agli obblighi di motivazione propri dei provvedimenti amministrativi.
- Nel valutare la validità di un'intimazione, occorre verificare sia la precedente notifica della cartella sia il contenuto concreto dell'atto, considerando se il contribuente sia stato posto in condizione di comprendere la pretesa e predisporre la propria difesa.
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