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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06793/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società correntista contro la banca per la rideterminazione del saldo di conto corrente, contestando alcune poste addebitate nel rapporto. In primo grado era stata riconosciuta la legittimità degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto extra-fido, mentre erano stati ritenuti illegittimi la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto intra-fido e alcune spese di assicurazione, con conseguente riduzione del saldo passivo. In appello la società aveva censurato, tra l’altro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti anteriori alla delibera CICR del 2000 e la validità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto, deducendone l’indeterminatezza e la mancata integrale inclusione nel contratto. La Corte d’appello ha però ritenuto inammissibile la censura sugli interessi ultralegali per mancata specifica impugnazione della ratio decidendi e ha considerato infondate le doglianze sulle commissioni, osservando che la clausola era sufficientemente determinata. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione dell’art. 1823 c.c. per la capitalizzazione e la mancata approvazione scritta delle modifiche introdotte dalla disciplina CICR; violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, TUB nonché omesso esame di fatto decisivo in relazione alla commissione di massimo scoperto e alla sua indeterminatezza; violazione dell’art. 91 c.p.c. per le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione relativa all’applicazione della disciplina CICR al contratto di conto corrente era nuova e comunque la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto a sollecitare un nuovo esame del merito circa la determinatezza e l’applicabilità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto, già valutata dal giudice di merito come chiara nei criteri di calcolo e nelle modalità di applicazione. Il terzo motivo, relativo alle spese processuali, è stato assorbito dall’inammissibilità dei primi due. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la disciplina della capitalizzazione degli interessi nel conto corrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura inammissibile.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per sostenere l’indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto; la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a rivalutare il merito dell’accertamento sulla determinatezza della clausola.

  • art. 117, comma 4, TUB

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla validità e determinatezza delle condizioni economiche del rapporto bancario; la Cassazione non affronta il merito perché la censura è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la doglianza è assorbita dall’inammissibilità dei primi due motivi.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per l’intervento del cessionario quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta una questione di diritto o che presuppongano un accertamento di fatto non devoluto o non specificamente censurato nei gradi di merito.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o della concreta determinatezza di una clausola contrattuale, quando il giudice di merito abbia già compiuto un apprezzamento in fatto non logicamente incongruo.
  • La validità di una clausola bancaria relativa a commissioni e oneri va apprezzata anche in relazione alla chiarezza dei criteri di calcolo, della periodicità e delle modalità di applicazione; tuttavia, tale verifica, se già svolta dal giudice di merito, non è normalmente sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti.
  • Le doglianze sulle spese di lite restano assorbite quando il ricorso venga dichiarato inammissibile per i motivi che investono il merito della decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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