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Legge

L.R. Marche 8/2022

Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria

Normativa regionaleL.R. Marche 8/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche tutela e promuove il cavallo del Catria, istituisce un Centro di monitoraggio a Cantiano, disciplina un programma triennale di promozione, interventi di ippoterapia e misure di valorizzazione dell’immagine tramite logo ed elenco allevatori. Prevede finanziamenti per il 2022-2024 e rinvia alle successive leggi di bilancio per gli esercizi futuri.

Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria

Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria

La legge della Regione Marche riconosce il cavallo del Catria come unica razza equina tipica marchigiana e ne promuove la conservazione, la diffusione e la valorizzazione. La disciplina riguarda il territorio regionale e prevede strumenti organizzativi, programmatori, promozionali e finanziari per sostenerne lo sviluppo.

Finalità, Centro di monitoraggio e soggetto gestore

La Regione affida al provvedimento una duplice finalità: tutela della razza e incremento della popolazione equina, con miglioramento genetico e valorizzazione identitaria del cavallo del Catria. A tal fine è istituito un Centro di monitoraggio e di valorizzazione della razza, con sede presso il Comune di Cantiano.

La Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni professionali agricole, definisce:

  • i criteri per individuare il soggetto gestore del Centro;
  • le modalità di gestione del medesimo.

Azioni di conservazione e diffusione

La Regione promuove azioni specifiche per conservare e diffondere la razza, sempre previo confronto con le associazioni di allevatori e con le organizzazioni professionali agricole. La norma attribuisce quindi rilievo al coinvolgimento degli operatori del settore nella definizione degli interventi regionali.

Programmazione regionale e integrazione con altri strumenti

Gli interventi previsti dalla legge si coordinano con il Piano settoriale di intervento previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003 sulla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali, nei limiti della compatibilità.

Inoltre, nell’ambito del piano triennale del turismo, la Giunta regionale può prevedere interventi a sostegno di:

  • ippoturismo;
  • realizzazione di ippovie;
  • attività sportive equestri che utilizzano il cavallo del Catria.

È poi previsto un programma triennale di promozione del cavallo del Catria, approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento. L’approvazione avviene previo confronto con allevatori e organizzazioni professionali agricole e sentita la competente Commissione assembleare.

Il programma deve indicare in particolare:

  • le azioni per diffondere tradizioni popolari e culturali connesse alla razza, la conoscenza delle sue caratteristiche, la promozione e la conservazione;
  • le iniziative per la presenza a fiere di settore, manifestazioni turistiche, sportive e giochi storici;
  • le risorse disponibili e la relativa annualità di finanziamento.

Interventi a favore delle persone con disabilità

La Regione promuove le attività di ippoterapia nelle aree e negli allevamenti del cavallo del Catria, per finalità di recupero e sostegno terapeutico a favore di soggetti diversamente abili o comunque destinatari di tale terapia.

Promozione dell’immagine, logo ed elenco regionale

La Giunta regionale individua il logo “Cavallo del Catria” e ne disciplina assegnazione e utilizzo. Presso la struttura regionale competente in materia di zootecnia è istituito l’elenco regionale:

  • degli allevatori del cavallo del Catria, con riferimento all’elenco tenuto da ANAREAI;
  • dei soggetti che utilizzano il logo;
  • degli operatori che svolgono attività con il cavallo del Catria.

Copertura finanziaria

Il finanziamento degli interventi può derivare da risorse regionali, statali ed europee, se compatibili.

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 12.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione 16, Programma 01, Titolo 1. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva della Missione 20, Programma 01.

Per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 è autorizzata una spesa di 12.000 euro, con copertura mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20, Programma 03, “Altri fondi”. Per gli esercizi successivi, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie alla gestione.

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