L.R. Marche 9/2022
Promozione e disciplina degli Ecomusei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina gli ecomusei nella Regione Marche, ne definisce natura, finalità, requisiti di riconoscimento e iscrizione in elenco, contributi regionali e organi consultivi. Prevede un regolamento attuativo, un comitato tecnico-scientifico, una clausola valutativa e stanziamenti per il 2022-2024. La norma è tuttora attuale, salvo i profili finanziari limitati alle annualità indicate.
Promozione e disciplina degli ecomusei nelle Marche
Promozione e disciplina degli ecomusei nelle Marche
La legge regionale disciplina gli ecomusei nel territorio delle Marche, qualificandoli come strumenti di tutela, valorizzazione e rinnovo dell’identità culturale di una comunità. Il provvedimento ne regola riconoscimento, gestione, finanziamento, organi consultivi e monitoraggio dei risultati.
Natura e funzione degli ecomusei
Gli ecomusei sono configurati come forme museali e progetti integrati riferiti a territori omogenei sotto il profilo geografico, sociale, economico e paesaggistico. Essi operano con approccio interdisciplinare e partecipato per conservare, comunicare e rinnovare la memoria storica, i patrimoni materiali e immateriali, i saperi locali e le relazioni tra comunità e ambiente, orientando lo sviluppo futuro secondo criteri di sostenibilità, responsabilità e partecipazione.
Finalità della disciplina
La legge individua una serie ampia di finalità, tutte riconducibili alla valorizzazione del patrimonio locale e allo sviluppo sostenibile del territorio. In particolare gli ecomusei devono:
- conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali;
- valorizzare memorie, segni storici, paesaggio e saperi locali;
- promuovere il recupero di beni immobili identitari, beni mobili e patrimoni immateriali;
- riattivare ambienti tradizionali per produzione, servizi, didattica, laboratori, sport e svago;
- ricostruire le trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali delle comunità;
- integrare l’offerta ecomuseale nei programmi di marketing e valorizzazione turistica;
- rafforzare il senso di appartenenza e le identità locali;
- favorire partecipazione di abitanti, società civile, istituzioni culturali e scolastiche, anche tramite mappe di comunità e laboratori di cittadinanza attiva;
- sostenere documentazione, catalogazione, ricerca, educazione e promozione culturale;
- individuare percorsi di visita, anche pedociclabili, e strumenti cartografici di comunità;
- promuovere cooperazione con università, centri di ricerca, Pro Loco, associazioni e soggetti imprenditoriali locali;
- trasmettere saperi artigianali e antichi mestieri, anche tramite botteghe-scuola;
- incentivare reti e collaborazioni con altre realtà ecomuseali e l’uso coordinato delle tecnologie dell’informazione.
Riconoscimento regionale ed elenco degli ecomusei
Gli ecomusei riconosciuti dalla Regione sono iscritti in un apposito elenco regionale. Il riconoscimento e l’iscrizione richiedono un’esperienza locale documentabile di almeno due anni nel territorio interessato e una gestione affidata a soggetti espressione del territorio, come enti locali, altri enti pubblici, associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, altri organismi senza scopo di lucro, oppure enti di gestione di aree naturali protette.
Regolamento di attuazione e criteri di valutazione
Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato tecnico-scientifico, adotta un regolamento di attuazione che definisce modalità e criteri di gestione, nonché requisiti minimi per il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco. Il regolamento deve considerare come elementi prioritari:
- l’omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio;
- il coinvolgimento attivo della comunità locale nella progettazione e gestione;
- l’esperienza documentata di almeno due anni;
- la presenza di un coordinatore tecnico-scientifico con comprovate competenze ecomuseali;
- la coerenza delle azioni con le finalità della legge. La Giunta regionale definisce inoltre il logo distintivo degli ecomusei delle Marche.
Contributi regionali
La Regione concede annualmente contributi ai soggetti iscritti nell’elenco regionale per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore e può riguardare anche interventi edilizi su beni immobili pubblici e l’acquisto di beni e attrezzature. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, stabilisce criteri e modalità di assegnazione.
Comitato tecnico-scientifico
È istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive nei confronti della Giunta per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, la promozione e l’attuazione della legge. Il Comitato è composto da rappresentanti regionali, esperti designati dalle Università degli studi delle Marche, rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, dell’Osservatorio regionale per la cultura e delle associazioni regionali di categoria del turismo. È nominato con decreto del Presidente della Giunta, resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l’anno e può operare anche in modalità telematica. L’incarico è gratuito.
Monitoraggio e clausola valutativa
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sull’attuazione della legge e sui risultati degli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, sostenibilità ambientale e cura del paesaggio. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza triennale, la Giunta presenta una relazione con dati su stato di attuazione, criticità, criteri di concessione dei contributi, domande ammesse, importi erogati, attività svolte e riepilogo dei contributi concessi. I dati e i documenti relativi alla valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge sono previste risorse regionali, statali e dell’Unione europea, se compatibili. È autorizzata una spesa complessiva di 60.000 euro per il 2022 e, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, una spesa di 60.000 euro, con copertura mediante riduzioni di stanziamenti di bilancio indicate dalla legge. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le leggi di bilancio regionali. La Giunta è autorizzata alle variazioni contabili necessarie.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
In prima applicazione, il Presidente della Giunta deve costituire il Comitato tecnico-scientifico entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Giunta deve poi presentare la proposta di regolamento entro 60 giorni dalla costituzione del Comitato e determinare i criteri e le modalità per i contributi entro il 15 settembre 2022.
Abrogazione espressa
La legge contiene un’abrogazione puntuale di una precedente disposizione regionale, relativa alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
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