Cassazione Civile, Ordinanza n. 14027/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il subconcessionario di alcuni immobili siti nei Sassi di Matera agiva per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua verificatisi nei locali a seguito di copiose nevicate. Deduceva che il Comune, quale soggetto tenuto alla manutenzione della sovrastante area stradale e custode del bene, fosse responsabile ex art. 2051 c.c.; a sostegno richiamava un accertamento tecnico preventivo, secondo cui le infiltrazioni derivavano da difetti di impermeabilizzazione della piazzetta soprastante. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo che una prescrizione contenuta nella relazione dell’Ufficio Sassi e nelle pattuizioni di subconcessione trasferisse al subconcessionario l’onere di eseguire i lavori di impermeabilizzazione, con conseguente esonero del Comune da responsabilità. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, sostenendo che la clausola non poteva essere interpretata come esonero generale di responsabilità del Comune, anche alla luce della finalità della disciplina di recupero dei Sassi e del comportamento successivo delle parti; 2) violazione delle norme sulla nullità/inefficacia delle clausole di esonero da responsabilità, perché la clausola sarebbe stata vessatoria, non specificamente approvata per iscritto, nulla nella parte in cui esclude colpa grave e comunque contraria a norme di ordine pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura si risolvesse in una mera contrapposizione della diversa interpretazione proposta dal ricorrente rispetto a quella accolta dalla Corte d’appello, senza indicare specifici errori ermeneutici; ha inoltre ribadito che, in sede di legittimità, non è censurabile l’interpretazione del contratto quando sia una delle possibili e plausibili letture della clausola. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per novità, perché la questione della nullità/inefficacia della clausola di esonero non risultava trattata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico e non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione del significato della clausola contrattuale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure devono essere ricondotte correttamente ai vizi denunciati; non è consentito usare la formula del vizio di legge per introdurre questioni nuove o per sollecitare un diverso apprezzamento del merito.
artt. 1362, 1363, 1370 e ss. c.c.
Il ricorrente che denunci violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una lettura alternativa del contratto.
Il richiamo alla responsabilità da custodia resta impregiudicato nel giudizio di legittimità se la censura non investe in modo diretto e specifico l’applicazione della norma alla fattispecie decisa.
È evocato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola di esonero da responsabilità, ma la Corte non entra nel merito per novità della questione.
La dedotta vessatorietà della clausola e la mancata approvazione specifica sono questioni non esaminate perché nuove in cassazione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità parziale della clausola, ma senza scrutinio nel merito per difetto di trattazione nei gradi di merito.
La nullità può essere rilevata d’ufficio nei limiti del thema decidendum già introdotto; non consente di proporre per la prima volta in cassazione questioni mai dedotte prima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo l’inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Viene richiamata quale fonte dell’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato solo come precedente accertamento tecnico preventivo espletato in corso di vicenda, senza autonoma decisione sul punto.
legge n. 771/1986
Evocata dal ricorrente come cornice normativa del recupero dei Sassi di Matera, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione dei canoni di interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella, plausibile, scelta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente quali canoni siano stati violati e in che modo.
- L’interpretazione del contratto data dal giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché non sia l’unica o la migliore in astratto; è sufficiente che si tratti di una delle interpretazioni possibili e logicamente sostenibili.
- Le questioni di nullità, inefficacia o vessatorietà di una clausola non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non risultano dedotte e trattate nei precedenti gradi di merito.
- Il richiamo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. non consente di superare i limiti del giudizio di legittimità quando la censura, in concreto, non investe direttamente l’applicazione della norma alla fattispecie ma si limita a contestare l’interpretazione contrattuale o a formulare argomenti incidentali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo la data rilevante fissata dalla normativa sul contributo unificato, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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