Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I821 n. 28213 del 01/04/2020

AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

AGCMI821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la proroga del termine di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con il provvedimento AGCM n. 27993 del 12 novembre 2019, con cui era stata accertata un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE nel settore degli affidamenti di servizi di vigilanza privata. Considerata l’emergenza sanitaria e le difficoltà operative ed economiche delle imprese, l’Autorità ha fissato al 1° ottobre 2020 il nuovo termine di pagamento, tenendo già conto della sospensione prevista dall’articolo 103 del D.L. n. 18/2020.

Proroga del termine di pagamento delle sanzioni inflitte per un’intesa restrittiva nel settore dei servizi di vigilanza privata; termine prorogato al 1° ottobre 2020.

Proroga del pagamento delle sanzioni relative agli affidamenti di servizi di vigilanza privata

Il provvedimento n. 28213 riguarda la gestione del termine di pagamento delle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento I821, relativo a un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore degli affidamenti di servizi di vigilanza privata. L’Autorità non modifica l’accertamento dell’infrazione né determina nuove sanzioni, ma dispone una proroga motivata dall’emergenza sanitaria del 2020.

Parti e infrazione di riferimento

L’AGCM richiama il proprio provvedimento n. 27993 del 12 novembre 2019, con il quale aveva accertato che le seguenti imprese avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE:

  • Allsystem S.p.A.;
  • Coopservice S.Coop.p.A.;
  • Italpol Vigilanza S.r.l.;
  • MC Holding S.r.l.;
  • IVRI S.p.A.;
  • SKIBS S.r.l.;
  • Biks Group S.r.l.;
  • Sicuritalia S.p.A.;
  • Lomafin SGH S.p.A.

Con il provvedimento del 2019 erano state irrogate alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie. Il testo non riporta né la descrizione dettagliata delle condotte anticoncorrenziali né gli importi delle singole sanzioni, rinviando integralmente alla precedente decisione.

Base normativa e contesto emergenziale

La proroga è adottata tenendo conto dell’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nonché della Comunicazione dell’Autorità sull’interpretazione di tale disposizione. L’AGCM considera l’emergenza sanitaria in corso e la specificità della situazione, ritenendo opportuno concedere alle imprese un lasso di tempo più ampio rispetto alla sospensione prevista ex lege.

Decisione sul termine di pagamento

L’Autorità dispone che il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con il provvedimento n. 27993 sia prorogato al 1° ottobre 2020. La decisione precisa che, nella determinazione del nuovo termine, è già stata considerata la sospensione prevista dall’articolo 103 del D.L. n. 18/2020.

La misura ha quindi natura esclusivamente procedurale e temporale: non incide sull’esistenza dell’intesa, sulla qualificazione della violazione dell’articolo 101 TFUE, sulla responsabilità delle imprese o sull’entità delle sanzioni già applicate.

Esito

Il provvedimento stabilisce la proroga del termine di pagamento al 1° ottobre 2020 e prevede la notifica della decisione ai soggetti interessati e la sua pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità. Il testo non contiene ulteriori misure, impegni, accertamenti istruttori o criteri di quantificazione delle sanzioni.

Punti principali

Infrazione di riferimento

Il provvedimento richiama la decisione n. 27993 del 12 novembre 2019, con la quale l’AGCM aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE e aveva sanzionato Allsystem S.p.A., Coopservice S.Coop.p.A., Italpol Vigilanza S.r.l., MC Holding S.r.l., IVRI S.p.A., SKIBS S.r.l., Biks Group S.r.l., Sicuritalia S.p.A. e Lomafin SGH S.p.A.

Oggetto della decisione

La decisione non interviene sull’accertamento dell’infrazione né sull’ammontare delle sanzioni, ma disciplina esclusivamente il termine per il relativo pagamento.

Proroga per l’emergenza sanitaria

In considerazione dell’emergenza sanitaria e della specificità della situazione, l’Autorità ha concesso un periodo ulteriore rispetto alla sospensione prevista dall’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Nuovo termine

Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie è stato prorogato al 1° ottobre 2020, computando già nel termine anche la sospensione disposta dall’articolo 103 del D.L. n. 18/2020.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuesanzioni antitrust

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.