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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I820 n. 28212 del 01/04/2020

FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA

AGCMI820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non accerta una nuova violazione, ma proroga al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 a Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. L’intesa, relativa alla fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria, era stata accertata come violazione dell’articolo 101 TFUE. La proroga è stata disposta tenendo conto dell’emergenza sanitaria e dell’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Proroga al 1° ottobre 2020 del termine di pagamento delle sanzioni inflitte a Fastweb, Telecom Italia, Vodafone Italia e Wind Tre per un’intesa restrittiva sulla fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria

Proroga del termine di pagamento delle sanzioni nel caso "Fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria"

Il provvedimento n. 28212 riguarda la gestione dei termini di pagamento delle sanzioni irrogate nell’ambito del caso I820. L’Autorità aveva già accertato, con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020, che Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE, con riferimento alla fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria.

Oggetto e ambito della decisione

La decisione non contiene un nuovo accertamento antitrust e non interviene sulla qualificazione giuridica della condotta, sulla durata dell’infrazione o sugli importi delle sanzioni. Essa si limita a prorogare il termine entro il quale devono essere pagate le sanzioni amministrative pecuniarie già stabilite nel provvedimento originario.

Presupposti normativi e fattuali

L’Autorità ha richiamato l’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nonché la propria Comunicazione sull’interpretazione di tale disposizione, adottata nella stessa adunanza del 1° aprile 2020. Nel valutare la situazione, ha considerato l’emergenza sanitaria in corso e la specificità delle difficoltà operative delle imprese interessate.

Sono state inoltre prese in considerazione le comunicazioni inviate da Fastweb S.p.A. il 26 marzo 2020 e da Wind Tre S.p.A. il 27 marzo 2020.

Decisione dell’Autorità

L’Autorità ha deliberato di prorogare al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con il provvedimento n. 28102. Il nuovo termine tiene già conto della sospensione prevista dall’articolo 103 del D.L. n. 18/2020.

La proroga è quindi una misura temporale relativa all’esecuzione del pagamento e non comporta revoca, riduzione o ricalcolo delle sanzioni.

Esito e destinatari

Il provvedimento è destinato ai soggetti interessati dal provvedimento sanzionatorio originario e deve essere notificato agli stessi. È prevista inoltre la pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Punti principali

Oggetto del provvedimento

Il provvedimento riguarda esclusivamente la proroga del termine per il pagamento delle sanzioni già irrogate con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020; non modifica l’accertamento dell’infrazione né gli importi delle sanzioni.

Imprese interessate

Le imprese coinvolte nel procedimento originario sono Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.

Infrazione accertata nel provvedimento originario

Con il provvedimento n. 28102 l’Autorità aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE, concernente la fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria.

Proroga del pagamento

Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie è stato prorogato al 1° ottobre 2020, considerando anche la sospensione prevista dall’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Motivazione della proroga

La decisione è stata adottata in ragione dell’emergenza sanitaria e delle difficoltà operative ed economiche delle imprese; l’Autorità ha inoltre considerato le comunicazioni trasmesse da Fastweb il 26 marzo 2020 e da Wind Tre il 27 marzo 2020.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuesanzioni antitrusttelecomunicazioni

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