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Legge

L.R. Abruzzo 11/2009

Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 11/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina tutela della salute e dell’ambiente dall’amianto: approva il Piano regionale (PRA), ne definisce contenuti e aggiornamenti, impone obblighi di comunicazione ai proprietari, regola registri e sorveglianza epidemiologica, e prevede contributi per rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi. In vigore dal 27 agosto 2009, con modifiche successive e trasferimento funzioni alla Regione dal 2015.

Disciplina regionale sull'amianto: piano, bonifiche, registri e contributi

Disciplina regionale sull’amianto in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 11 del 2009 definisce il quadro di protezione dell’ambiente e della salute contro i rischi derivanti dall’amianto. La disciplina è costruita attorno al Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica (PRA), a obblighi di censimento e comunicazione, a misure di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e a contributi per interventi di rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto.

Finalità e obiettivi generali

La Regione adotta strumenti per la tutela e il risanamento ambientale e per la protezione della salute in attuazione della legge n. 257/1992 e del D.P.R. 8 agosto 1994. Gli obiettivi sono la salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di lavoro, la bonifica di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto e manufatti contenenti amianto, la promozione di ricerca e sperimentazione, nonché attività di educazione, formazione e informazione sui rischi connessi alla presenza di amianto.

La Giunta regionale, tramite i servizi competenti, coordina gli interventi con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti interessati.

Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica (PRA)

Il PRA è il principale strumento attuativo della legge. È approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta degli Assessori competenti, previo parere delle Commissioni consiliari e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

Il Piano è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e la Giunta disciplina con propria deliberazione le relative procedure. Per la redazione, le Direzioni regionali Ambiente e Sanità si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare, la cui composizione e funzioni sono stabilite con atto della Giunta.

Il PRA è aggiornato con deliberazione della Giunta in caso di modifiche normative o di nuove conoscenze emerse dall’attuazione; la revisione segue le stesse procedure dell’approvazione iniziale. Il Piano è pubblicato sul BURA, si armonizza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e ha carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati dal rischio amianto.

Campo di applicazione e contenuti del PRA

Il PRA disciplina:

  • edifici e strutture civili, commerciali, artigianali, agricoli e industriali, compresi edifici di culto e relative pertinenze, nonché strutture assistenziali, didattiche, sportive e culturali, anche non più in uso, in cui siano presenti manufatti in amianto in matrice compatta o friabile;
  • attività lavorative che comportano rischio di esposizione per i lavoratori;
  • attività di rilevazione, utilizzazione e bonifica dell’amianto naturale, delle pietre verdi e delle altre situazioni previste dal D.M. 14 maggio 1996.

Il Piano deve definire azioni, strumenti e risorse per il perseguimento degli obiettivi della legge. In particolare prevede:

  • aggiornamento del censimento di impianti, edifici, siti e mezzi di trasporto con amianto;
  • aggiornamento della mappatura georeferenziata delle zone interessate;
  • aggiornamento della mappatura dei siti con presenza di pietre verdi;
  • acquisizione dall’INAIL dell’elenco delle imprese che corrispondono o hanno corrisposto il premio per “silicosi ed asbestosi”.

È inoltre previsto un Sistema Informativo Territoriale presso il SIRA dell’ARTA, contenente i dati di censimento e mappatura; la Giunta ne disciplina organizzazione, gestione dei dati e accessibilità agli organi di vigilanza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il PRA deve inoltre:

  • fissare criteri per la valutazione del rischio e per le priorità di bonifica;
  • indicare procedure per bonifica e smaltimento, anche per la microraccolta;
  • disciplinare le condizioni di fruibilità di ambienti e mezzi bonificati;
  • definire misure di protezione contro l’amianto naturale e per l’importazione di materiale lapideo;
  • stabilire modalità di gestione dei materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o fine vita;
  • definire priorità per gli interventi finanziati o cofinanziati pubblicamente;
  • prevedere il monitoraggio sanitario ed epidemiologico;
  • coordinare le attività di vigilanza delle ASL e dell’ARTA, anche mediante tavoli tecnici;
  • fissare criteri per impianti di smaltimento o recupero;
  • individuare strumenti per la formazione e l’abilitazione degli operatori;
  • introdurre ulteriori sanzioni regionali per violazioni non già coperte dalla normativa statale;
  • promuovere iniziative informative per la cittadinanza;
  • definire i requisiti dei responsabili previsti dal D.M. 6 settembre 1994.

Il PRA deve definire, ai fini applicativi, le nozioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto. La Giunta trasmette ogni anno entro il 31 marzo una relazione sullo stato di attuazione alla Commissione consiliare competente.

Contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi

La Regione può erogare contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto. La Giunta, d’intesa con il Comitato tecnico-scientifico, approva i documenti tecnici e le modalità operative.

I Comuni devono promuovere iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi derivanti da smaltimenti non conformi.

La Giunta può prevedere contributi anche a soggetti privati per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto in edifici ad uso abitativo, pertinenze e in immobili o impianti artigianali, industriali, commerciali, agricoli, di culto, assistenziali, didattici, sportivi e culturali.

I contributi sono concessi per interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto alle condizioni stabilite dal Comitato tecnico-scientifico. La Giunta può adottare, di norma annualmente, un bando pubblico che stabilisce criteri di priorità, termini e modalità di domanda, modalità di erogazione, spesa massima ammissibile, criteri di ammissibilità e di convenzionamento delle ditte, nonché eventuali revoche.

I fondi possono essere ripartiti tra Comuni singoli o associati che abbiano adottato i documenti necessari, fino a un massimo del 70% della spesa ammissibile, secondo il bando. Resta fermo l’obbligo comunale di bonifica e di eventuale ripristino ambientale delle aree interessate.

Registri, censimento e obblighi di comunicazione

Le Aziende USL comunicano annualmente alle Direzioni regionali Ambiente e Sanità, alle Province e all’ARTA l’aggiornamento dei registri previsti dalla legge n. 257/1992. È inoltre delegata alle ASL la raccolta dei dati sulle imprese e sugli addetti che svolgono attività soggette alla disciplina dell’art. 246 del D.Lgs. 81/2008.

Le imprese interessate trasmettono al Dipartimento di prevenzione della ASL competente la relazione annuale prevista dalla legge n. 257/1992 entro marzo dell’anno successivo, anche se nel frattempo l’attività è cessata.

Per aggiornare il censimento, i proprietari pubblici e privati devono comunicare:

  • al SIT la presenza di amianto negli edifici, impianti o luoghi, inclusi i mezzi di trasporto, fermo restando quanto già previsto dalla legge n. 257/1992;
  • all’ASL e alla Provincia competenti la presenza di amianto nei mezzi di trasporto.

La Giunta definisce con deliberazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il dettaglio delle informazioni da fornire. La comunicazione al SIT è condizione necessaria per usare le procedure semplificate e per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi.

Per gli immobili con amianto di elevata friabilità, i proprietari devono presentare alla ASL competente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il piano di bonifica. Gli altri proprietari di immobili contenenti amianto devono adempiere agli obblighi del D.M. 6 settembre 1994 entro 180 giorni.

Controllo, vigilanza e sorveglianza epidemiologica

La Giunta si avvale, per sovrintendere e monitorare l’attuazione del PRA, di:

  • Dipartimenti di prevenzione delle ASL, con funzioni di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro;
  • ARTA, quale Centro Regionale di Riferimento Amianto, con funzioni di supporto tecnico-analitico;
  • Province, con compiti di verifica sulla gestione dei rifiuti contenenti amianto.

La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognomonici o strettamente correlati all’esposizione all’amianto è affidata al Centro Operativo Regionale istituito con D.G.R. n. 1213/2003, secondo le indicazioni del D.P.C.M. 10 dicembre 2002 n. 308 sul registro dei mesoteliomi asbesto-correlati.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Per gli interventi previsti dagli articoli relativi al PRA e ai contributi, la Giunta programma annualmente l’impiego delle risorse nei limiti dello stanziamento indicato, salve le quote destinate alle Province secondo la normativa richiamata.

È abrogata la precedente L.R. Abruzzo 30 agosto 1996, n. 75, già recante un piano regionale sull’amianto.

Decorrenza e aggiornamenti rilevanti

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA; il testo consolidato risulta vigente dal 1° aprile 2017 per effetto delle modifiche successive richiamate nel testo. Le funzioni amministrative prima attribuite alle Province sono state trasferite alla Regione Abruzzo dalla L.R. 32/2015, con decorrenza secondo le disposizioni transitorie di quella legge.

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