L.R. Abruzzo 13/2009
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese disciplina il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei trabucchi e dei trabocchi da molo (“caliscendi” o “bilancini”), definendo procedure, requisiti tecnici e igienico-sanitari, limiti dimensionali e regole per l’uso turistico-ristorativo. Le richieste iniziali erano da presentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore originaria; molte previsioni sono oggi stabilmente vigenti sul territorio regionale.
Recupero e valorizzazione dei trabucchi e dei caliscendi della costa abruzzese
Recupero e valorizzazione dei trabucchi e dei caliscendi della costa abruzzese
La legge regionale dell’Abruzzo disciplina il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese e, in particolare, dei trabocchi da molo, detti anche “caliscendi” o “bilancini”. Il provvedimento definisce criteri per gli interventi edilizi e per l’uso turistico-ristorativo delle strutture, nel rispetto dei vincoli paesaggistici, urbanistici, demaniali e igienico-sanitari.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina regionale mira a tutelare il patrimonio storico-culturale costiero e a consentire un’utilizzazione delle strutture compatibile con la loro destinazione naturale e con i valori estetici, tecnologici e paesaggistici. Le previsioni si applicano ai trabucchi e ai caliscendi della costa abruzzese, con efficacia limitata al territorio regionale.
Presentazione dei progetti di recupero e ristrutturazione
Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta corredata da progetto preliminare. La documentazione deve indicare:
- titolo concessorio;
- stato di fatto;
- ipotesi di utilizzazione;
- installazione del segnale indicatore;
- interventi necessari;
- preventivo del costo dell’intervento. La domanda era originariamente da inoltrare all’Assessorato regionale competente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Uso turistico e attività di ristorazione
La legge ricomprende tra le forme di utilizzazione dei trabucchi, nel periodo della stagione balneare e nell’ambito della valorizzazione turistica della costa, anche l’attività di ristorazione. Tale attività può svolgersi con l’uso di prodotto ittico della struttura stessa oppure di prodotti ittici locali, delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico. Per le manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali di nicchia sono consentite degustazioni con visita guidata per gruppi nel numero consentito, purché tali degustazioni non comprendano trasformazione o cottura degli alimenti.
Pareri, nulla osta e controlli pubblici
Il Comitato regionale per i beni ambientali rilascia i pareri e nulla osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabucchi e indica anche tipologia e formato della segnaletica pubblicitaria, nel rispetto della normativa sui beni culturali e paesaggistici. I Comuni esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia, urbanistica e autorizzatoria sull’esercizio stagionale dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione al Piano Demaniale Marittimo Comunale.
Requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande sui trabucchi
Gli aventi diritto che svolgono somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale sul commercio e ottenere le relative autorizzazioni. Per l’esercizio della ristorazione la legge richiede inoltre:
- applicazione dei principi dei regolamenti UE 852/2004, 853/2004 e 854/2004;
- conformità dei locali alle prescrizioni igienico-sanitarie richiamate dalla normativa ministeriale, salvo l’altezza minima dei locali di preparazione;
- corretto smaltimento dei rifiuti solidi, liquami e reflui nel rispetto della normativa ambientale;
- rispetto del Piano Demaniale Marittimo Comunale e, per quanto compatibili, del DPR 380/2001 e del DM 14 gennaio 2008;
- certificato di agibilità comunale con indicazione del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente sulla struttura;
- presentazione annuale al Comune di attestazione tecnica sulla permanenza dei requisiti di agibilità.
Regole di tutela edilizia e divieti
La legge vieta l’utilizzo dei trabucchi per finalità diverse da quelle consentite dalla disciplina regionale e statale. È inoltre vietata qualunque trasformazione edilizia, salvo gli interventi strettamente necessari per la conservazione, l’ottimizzazione funzionale e il superamento delle barriere architettoniche. I Comuni possono adottare regolamenti attuativi nel rispetto della legge regionale e delle altre norme vigenti, favorendo la programmazione e la cooperazione con le attività turistico-ricettive e culturali del territorio.
Disciplina specifica dei trabocchi da molo, caliscendi o bilancini
Per i trabocchi da molo, la Regione promuove tutela, recupero e utilizzazione compatibili con la loro natura e con la funzione storico-culturale. I Comuni che non li abbiano già individuati negli strumenti urbanistici o nei piani di settore devono effettuare un censimento e una schedatura delle strutture esistenti anteriori al 1988, anche sulla base di documentazione probante. In assenza di disciplina urbanistica esecutiva, la legge si applica anche alle postazioni di bilancia fissa sui moli abruzzesi realizzate dopo il 1988 ma prima dell’adozione della legge, purché legittimamente autorizzate e, se difformi dalla struttura originaria, solo entro lo spazio oggetto della concessione demaniale.
Interventi consentiti sui caliscendi e limiti dimensionali
Sui manufatti interessati sono consentiti interventi di ristrutturazione, ripristino e adeguamento, purché conformi alle norme igienico-sanitarie. L’eventuale ampliamento non può superare il 20% della superficie coperta esistente e deve restare all’interno dello spazio complessivo oggetto di concessione. Gli interventi devono comunque assicurare:
- mantenimento dell’attività di pesca per diletto e luogo di incontro;
- conservazione del carattere provvisorio dei manufatti;
- uso di materiali naturali, in particolare legno massello verniciato con colori pastello;
- assenza di inquinamento luminoso e rispetto del codice della navigazione;
- esclusione di legno lamellare non verniciato, materiali plastici e materiali metallici;
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Limiti per l’occupazione e per la ristorazione sui trabocchi
Per i trabocchi viene fissata una superficie complessiva massima di occupazione pari a 2.000 metri quadrati, comprensiva dello specchio acqueo e delle strutture componenti il trabocco. La parte destinata a ristorazione aperta al pubblico non può superare 160 metri quadrati calpestabili, mentre i servizi accessori connessi alla ristorazione, come cucina e servizi, non possono superare 50 metri quadrati calpestabili. L’attività di ristorazione sul trabocco può accogliere al massimo 60 persone, compresi ospiti e personale. La passerella di accesso è esclusa dal computo di tali parametri; la sua superficie è determinata in base alla distanza dalla costa e la larghezza massima consentita è di 2 metri, nel rispetto delle norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Titoli edilizi, sicurezza e vincoli paesaggistici
Gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione restano subordinati al rispetto del DPR 380/2001, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio, nonché dei pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dalla normativa statale in relazione alla tipologia dell’intervento. Per la verifica statica si applicano le disposizioni richiamate dalla legge regionale sul trabocco. Per i manufatti situati in aree vincolate paesaggisticamente o vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo, restando ferme le ulteriori prescrizioni ambientali e paesaggistiche nazionali e regionali.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA. Le previsioni sui progetti di recupero erano soggette a un termine iniziale di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge originaria per la presentazione delle richieste previste dalla disciplina modificata.
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