Ordinanza n. 16324/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AM12 nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
Il candidato ha chiesto l'annullamento del decreto del 23 giugno 2026 che ha approvato la graduatoria definitiva relativa alla classe AM12 per il Lazio, nell'ambito del concorso indetto con D.D.G. del 9 ottobre 2025. Contesta l'attribuzione, a candidati collocati in graduatoria, del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, in ragione del superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12, riferita alla scuola secondaria di secondo grado, mentre la procedura controversa riguarda la classe AM12, riferita alla scuola secondaria di primo grado. L'ordinanza non riporta ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso né decide la fondatezza della contestazione.
La decisione
Il TAR non decide nel merito la legittimità dell'attribuzione dei punteggi. Rileva che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e dispone la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Considera parti necessarie anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ordinando la notificazione del ricorso a tali amministrazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e il deposito della prova della notifica nei cinque giorni successivi. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, autorizza inoltre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati dall'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. Rinvio alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
La disciplina speciale del rito PNRR si applica alla controversia perché il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; ne consegue la conversione del rito e l'applicazione delle specifiche regole processuali richiamate dall'ordinanza.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nel giudizio assoggettato al rito previsto per le controversie PNRR, le amministrazioni individuate dal comma 4 sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a esse.
Massime di principio
- Quando una controversia ha ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, trova applicazione il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e il giudice dispone la conversione del rito.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri ivi individuati sono parti necessarie; il ricorso deve essere loro notificato.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando termini e modalità per l'adempimento.
Come è indicizzato
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