Cassazione Penale, Sentenza n. 10962/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (acquisto/ricetto di due anfore rubate, valore 500 euro). Ha proposto due motivi: 1) carenza di legittimazione attiva della parte civile, assumendo che la stessa non fosse proprietaria delle anfore e che le avesse riavute; deduceva violazione degli artt. 74, 76 e 539 c.p.p.; 2) travisamento della prova e necessità di riqualificare la fattispecie in furto, sostenendo che emergessero elementi (testimonianza della parte civile e un video) che indicherebbero il coinvolgimento di Santangelo nel furto, richiamando artt. 192, 533 e 648 c.p.p.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) riconosce tutela anche al possessore di fatto, che può essere persona offesa e quindi parte civile, anche se privo di titolo giuridico; nel caso la parte civile risultava possessore delle anfore in quanto addetto alla vendita nell'esercizio da cui erano state sottratte. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva giudicato la testimonianza della parte civile generica e insufficiente a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il ricorrente si fosse appropriato proprio delle due anfore oggetto del processo, quindi non rilevante per la riqualificazione in furto. Perciò il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000). Non sono state liquidate spese in favore della parte civile perché la sua comparsa non era risultata utile alla decisione.
Norme richiamate
art. 74 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione della parte civile; la Corte non ha accolto la censura perché ha applicato il principio secondo cui il possessore di fatto è persona offesa e può costituirsi parte civile
art. 76 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito del primo motivo; la Corte ha comunque ritenuto che la normativa e la giurisprudenza consentono al possessore di far valere il proprio interesse
art. 539 c.p.p.
Richiamato nella doglianza sulla legittimazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione sulla valutazione probatoria e sulla riqualificazione del reato; la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto la testimonianza generica
art. 533 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla decisione di merito e al travisamento della prova; la Cassazione ha ritenuto insussistenti i presupposti per annullamento per vizio di motivazione
art. 648 c.p.p. / art. 648 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al delitto presupposto (furto) e alla possibile riqualificazione; la Corte ha però confermato che non risultano prove certissime del coinvolgimento del ricorrente nel furto originario
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per motivare l'obbligo di infliggere un'ammenda (qui determinata in via equitativa in euro 3.000) se non ricorre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. U., sent. n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: il bene protetto dal reato di furto comprende anche la posizione di fatto del possessore; il possessore, pur privo di titolo, è persona offesa e legittimato a proporre querela e costituirsi parte civile
Massime di principio
- Il possessore di fatto di un bene (anche senza titolo giuridico) è considerato persona offesa dal reato di furto e può costituirsi parte civile: contestazioni sulla legittimazione della parte civile devono tener conto della giurisprudenza consolidata che tutela la posizione di fatto del possessore
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito quando questi hanno compiuto una valutazione logica e motivata delle prove; le testimonianze generiche che non consentono di attribuire con certezza la condotta a un soggetto non sono idonee a riformare una condanna per reato diverso o a ribaltare la valutazione di merito
- Per ottenere la riqualificazione del reato (es. da ricettazione a furto) è necessario che dalle prove emergano elementi certi e specifici che colleghino l'imputato al reato presupposto; mere indicazioni generiche o riferimenti a comportamenti simili non sono sufficienti
- Chi propone ricorso in cassazione privo di prospettiva fondata può essere condannato alle spese e a una sanzione (ammenda) se non risulta che l'inammissibilità sia dovuta a colpa nella determinazione della causa; è dunque importante valutare preventivamente la fondatezza delle doglianze
- La parte civile deve formulare compiutamente e utilmente le proprie conclusioni e deduzioni nel giudizio di legittimità se intende ottenere la liquidazione delle spese a suo favore; depositi generici o non pertinenti possono risultare insufficienti
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