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Ordinanza

Ordinanza n. 16286/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado)

Giustizia amministrativa202610049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AM12 nella Regione Lazio, nella parte in cui ha attribuito 12,50 punti a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria definitiva approvata il 23 giugno 2026, contestando l’attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati concorrenti per AM12 (scuola secondaria di primo grado) in ragione del superamento di un precedente concorso ordinario per AS12 (scuola secondaria di secondo grado). L’ordinanza non espone ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso né decide nel merito la legittimità dell’attribuzione del punteggio.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di merito. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. In ragione dell’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito dell’Amministrazione, secondo termini e modalità indicati dall’ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. 108/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La riconduzione della controversia a una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR comporta l’applicazione del rito previsto dall’art. 12-bis e la conseguente conversione del rito.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nei giudizi ricadenti nell’ambito considerato, le amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.

Massime di principio

  • Quando un ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e dispone la conversione del rito, ove necessaria.
  • Nei giudizi soggetti all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono parti necessarie; il ricorso deve essere loro notificato.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, fissando termini e modalità e prevedendo l’improcedibilità in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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