L.R. Sardegna 5/2018
Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 5/2018 modifica la disciplina del riordino delle autonomie locali: fissa in quattro anni la durata del presidente della provincia, ne prevede la decadenza con la perdita della carica di sindaco e detta regole per la prima elezione, da svolgersi tra il 45° giorno dopo il primo turno delle comunali e il 15 ottobre 2018. Nessun nuovo onere finanziario.
Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali in Sardegna
Elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in Sardegna
La legge regionale interviene sulla disciplina del riordino delle autonomie locali della Sardegna, apportando modifiche puntuali alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Le disposizioni riguardano soprattutto la durata degli organi provinciali, le modalità e i tempi della prima tornata elettorale e il regime transitorio degli amministratori straordinari.
Durata e cessazione del presidente della provincia
La disciplina risultante stabilisce che il presidente della provincia dura in carica quattro anni. È inoltre previsto che decada dalla carica nel caso in cui cessi dalla carica di sindaco, così collegando la permanenza nell’ufficio provinciale al mantenimento del presupposto soggettivo richiesto.
Prima elezione dei presidenti delle province
Per la prima elezione dei presidenti delle province non si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014. La norma regionale introduce quindi una deroga espressa per la fase iniziale di avvio del nuovo sistema elettorale provinciale in Sardegna.
Consiglio provinciale e voto nelle zone omogenee
Nella disciplina del consiglio provinciale viene precisato che, oltre al voto ponderato previsto dal sistema elettorale, i sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio. La modifica integra quindi le regole di partecipazione al voto nelle diverse articolazioni territoriali.
Indizione delle elezioni e termine temporale
Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione. Per la prima applicazione, esse devono svolgersi in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2018. Si tratta quindi di una finestra temporale limitata e riferita alla tornata elettorale iniziale.
Regime transitorio
Gli amministratori straordinari di cui all’articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016 restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi provinciali. La norma assicura così continuità amministrativa fino alla conclusione del procedimento elettorale e all’avvio degli organi eletti.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.
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