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Legge

L.R. Sardegna 10/2018

Disciplina dell'anagrafe regionale degli studenti

Normativa regionaleL.R. Sardegna 10/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Sardegna l’anagrafe regionale degli studenti, per tracciare i percorsi scolastici, formativi e in apprendistato e supportare programmazione, contrasto alla dispersione, orientamento e valutazione delle politiche. Disciplina dati, gestione, interoperabilità con altri sistemi e copertura finanziaria per avvio e implementazione nel 2018-2019.

Istituzione dell’anagrafe regionale degli studenti in Sardegna

Istituzione dell’anagrafe regionale degli studenti

La legge istituisce, per la Regione autonoma della Sardegna, l’anagrafe regionale degli studenti quale strumento di supporto alle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. L’anagrafe serve a raccogliere e gestire informazioni sui percorsi educativi, scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti.

Ambito soggettivo e contenuto dell’anagrafe

L’anagrafe regionale riguarda:

  • gli studenti iscritti nelle scuole della Sardegna;
  • gli studenti residenti nella Regione e iscritti in scuole di altre regioni.

I dati sono riferiti ai percorsi di educazione, istruzione e formazione sin dal primo anno e comprendono almeno:

  • dati anagrafici e codice fiscale;
  • istituzione educativa, scolastica o formativa frequentata e classe;
  • indirizzo di studi;
  • dati di frequenza;
  • esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.

Finalità e utilizzi operativi

L’anagrafe è finalizzata alla gestione e tracciabilità dei flussi informativi relativi ai percorsi dei singoli studenti e costituisce supporto alla programmazione e all’attuazione delle competenze regionali sul diritto-dovere all’istruzione.

In particolare, l’informazione raccolta è destinata a supportare:

  • contrasto alla dispersione scolastica;
  • miglioramento delle performance scolastiche;
  • programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica;
  • programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione a favore degli enti locali;
  • pianificazione del trasporto collettivo per migliorare l’accessibilità agli istituti scolastici;
  • orientamento scolastico;
  • pari opportunità in materia di istruzione;
  • benessere ed educazione alla salute;
  • educazione degli adulti;
  • valutazione degli effetti delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione professionale.

Gestione dei dati e soggetto responsabile

L’anagrafe è gestita dalla direzione generale regionale competente in materia di istruzione, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La Regione acquisisce i dati tramite:

  • istituzioni scolastiche statali e paritarie;
  • Ufficio scolastico regionale.

Integrazione con altri sistemi informativi

Per garantire completezza e tracciabilità dei percorsi, la Regione può prevedere interoperabilità e collegamenti con altri sistemi informativi, banche dati o archivi, in particolare con:

  • anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sulle sanzioni in materia di obbligo scolastico;
  • sistema informativo regionale del lavoro;
  • sistema informativo regionale della formazione professionale;
  • sistemi informativi delle università sarde;
  • anagrafe regionale dell’edilizia scolastica;
  • ulteriori sistemi o sottosistemi, anche mediante accordi bilaterali o convenzioni con amministrazioni e soggetti quali ministeri, Ufficio scolastico regionale, INVALSI, INPS, camere di commercio, enti locali, istituzioni scolastiche, enti formativi attuatori, altre regioni e altri soggetti.

Quando l’integrazione riguarda sistemi non direttamente disponibili o gestiti dalla Regione, essa è regolata da apposite convenzioni.

Avvio e disciplina attuativa

Nelle more dell’approvazione dell’accordo tra Ministero dell’istruzione, università e ricerca e Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dal d.lgs. n. 76 del 2005, l’anagrafe è avviata e implementata con i dati individuali previsti dalla legge.

Le modalità di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, nonché i sistemi di integrazione e interoperabilità, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione.

Copertura finanziaria

Per l’avvio, l’implementazione e l’integrazione del sistema informativo sono autorizzati oneri pari a:

  • 80.000 euro per il 2018;
  • 40.000 euro per il 2019.

La copertura avviene mediante variazioni del bilancio di previsione 2018-2020, con incremento su una missione/programmazione di spesa e corrispondente riduzione di altra voce di bilancio indicata nella legge. Per gli ulteriori adempimenti la Regione utilizza risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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