Cassazione Penale, Sentenza n. 14809/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari e deduce che sono sopravvenuti elementi che attenuano il quadro cautelare: lunga distanza temporale dai reati, lungo periodo trascorso in carcere, percorso rieducativo sviluppato durante altra detenzione con concessione di misura alternativa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, esito favorevole del giudizio d'appello definito con concordato (art. 599-bis c.p.p.) che ha ridotto la pena e riconosciuto le attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, e la scelta processuale di rinunciare ai motivi di appello relativi alla responsabilità. Denuncia inoltre violazione del principio di proporzionalità (art. 275 c.p.p.) e dell'obbligo di preferire misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando che il Tribunale di merito ha correttamente applicato i principi di limite dell'esame in sede di appello avverso il rigetto della revoca della misura cautelare: l'organo d'appello deve controllare solo l'adeguatezza e la motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare. Il decorso del tempo e i benefici ottenuti in altro procedimento non costituiscono di per sé fatti nuovi sintomatici di venuta meno delle esigenze cautelari; la definizione del processo mediante art. 599-bis è stata ritenuta neutra ai fini cautelari (scelta processuale non necessariamente indicativa di resipiscenza). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza considera la definizione del giudizio con accordo ex art. 599-bis come elemento neutro ai fini cautelari: la rinuncia a motivi di impugnazione e la scelta del concordato processuale sono valutate come strategie difensive non automaticamente indicative di una modifica della prognosi cautelare o di resipiscenza.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità delle misure cautelari. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente ponderato le esigenze cautelari e che non risultassero elementi nuovi che rendessero sproporzionata la misura mantenuta.
principi di giurisprudenza consolidata sul "fatto nuovo" e l'effetto devolutivo
La Cassazione ribadisce il principio secondo cui, in appello avverso il rigetto della revoca di una misura cautelare, l'esame è limitato alla verifica di eventuali fatti nuovi idonei a mutare il quadro cautelare; il mero decorso del tempo e benefici in procedimenti diversi non bastano, occorrono elementi di sicura valenza sintomatica rispetto alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto.
Massime di principio
- In un ricorso contro il mantenimento di una misura cautelare, l'organo d'appello non riesamina ex novo la sussistenza delle esigenze cautelari: valuta se siano emersi fatti nuovi e rilevanti che cambino la prognosi cautelare.
- Il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura non costituisce, di per sé, fatto nuovo idoneo a determinarne la revoca.
- I benefici ottenuti in altro procedimento (per esempio misure alternative o permessi) e la riduzione di pena in un altro giudizio non sono automaticamente sufficienti a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; occorre dimostrare in modo concreto e specifico come tali eventi incidano sulla pericolosità o sul rischio di inquinamento probatorio o di fuga.
- La definizione del processo mediante accordo ex art. 599-bis c.p.p. o la rinuncia a determinati motivi d'impugnazione sono in genere valutate come scelte processuali non indicative automaticamente di ravvedimento o mutamento della personalità criminale.
- Per aumentare le probabilità di ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare, il difensore deve documentare fatti nuovi di chiara rilevanza sintomatica: ad esempio attestazioni concrete di percorso rieducativo direttamente collegabili al reato, seri elementi di integrazione sociale, garanzie specifiche alternative alla custodia (suivi, obblighi di presentazione, misure interdittive mirate), e prove che tali elementi incidano sulle esigenze di garanzia, prevenzione e sicurezza.
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