Ordinanza n. 240/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad e datato 07/10/2025, Protocollo n. 16948 - P, notificato in data 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad il 7 ottobre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Nel corso del giudizio cautelare ha chiesto l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6499/2025. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici dedotti contro il diniego né il contenuto puntuale della precedente ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6499/2025 e ha ordinato all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di porre in essere i relativi adempimenti entro sette giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza. Ha rinviato la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento del diniego del visto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare incidentale.
art. 59 c.p.a.
Richiamato in relazione all'esecuzione della misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere un'istanza di esecuzione di una propria ordinanza cautelare e ordinare all'amministrazione destinataria di porre in essere gli adempimenti necessari entro un termine assegnato, anche senza definire nel merito la controversia principale.
- L'accoglimento dell'istanza di esecuzione cautelare non comporta, di per sé, la decisione definitiva sulla domanda di annullamento dell'atto impugnato; il giudizio può essere rinviato per la prosecuzione a una successiva camera di consiglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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