Sentenza del 17/03/2015 n. 1018 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA PUBBLICITÀ - Cabine fotografiche - Sede principale - Esclusione - Sede secondaria - Esclusione - Pagamento per insegne - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che la cabina fotografica non costituisce né la sede principale né una sede secondaria dell’attività commerciale o produttiva. Di conseguenza, l’insegna apposta sulla cabina non rientra nell’esclusione prevista per le insegne di esercizio riferite alla sede e resta soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cabina fotografica dovesse essere considerata una sede dell’attività, principale o secondaria, e che pertanto l’insegna potesse beneficiare dell’esclusione dall’imposta prevista per le insegne che identificano la sede dell’esercizio. L’ente locale, invece, riteneva che la cabina fosse soltanto uno strumento o punto operativo destinato alla prestazione del servizio, non qualificabile come sede principale o secondaria dell’impresa.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle insegne di esercizio
L’esclusione dall’imposta riguarda le insegne che contraddistinguono la sede principale o le sedi secondarie dell’attività, entro i limiti previsti dalla normativa. Non si estende automaticamente a ogni struttura o apparecchiatura presso cui il servizio viene materialmente reso.
Massime di principio
- Per beneficiare dell’esenzione o esclusione relativa alle insegne di esercizio, non è sufficiente che il supporto pubblicitario si trovi nel luogo in cui il servizio viene materialmente prestato: occorre che quel luogo abbia effettiva natura di sede principale o secondaria dell’impresa.
- Una struttura automatizzata, mobile o destinata esclusivamente all’erogazione del servizio può essere considerata un punto operativo o uno strumento dell’attività, senza assumere la qualifica giuridica di sede.
- La qualificazione della struttura dipende dalle sue caratteristiche concrete: organizzazione stabile, autonomia funzionale, presenza di attività amministrativa o gestionale e riconoscibilità come sede dell’impresa.
- In caso di contestazione, il contribuente deve poter dimostrare con elementi oggettivi che il luogo costituisce una vera sede secondaria e non soltanto un’installazione destinata alla vendita o alla prestazione del servizio.
- Le esenzioni in materia tributaria sono generalmente interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente comprese nella previsione normativa.
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