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Sentenza

Sentenza del 17/03/2015 n. 1018 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA PUBBLICITÀ - Cabine fotografiche - Sede principale - Esclusione - Sede secondaria - Esclusione - Pagamento per insegne - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la cabina fotografica non costituisce né la sede principale né una sede secondaria dell’attività commerciale o produttiva. Di conseguenza, l’insegna apposta sulla cabina non rientra nell’esclusione prevista per le insegne di esercizio riferite alla sede e resta soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cabina fotografica dovesse essere considerata una sede dell’attività, principale o secondaria, e che pertanto l’insegna potesse beneficiare dell’esclusione dall’imposta prevista per le insegne che identificano la sede dell’esercizio. L’ente locale, invece, riteneva che la cabina fosse soltanto uno strumento o punto operativo destinato alla prestazione del servizio, non qualificabile come sede principale o secondaria dell’impresa.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle insegne di esercizio

    L’esclusione dall’imposta riguarda le insegne che contraddistinguono la sede principale o le sedi secondarie dell’attività, entro i limiti previsti dalla normativa. Non si estende automaticamente a ogni struttura o apparecchiatura presso cui il servizio viene materialmente reso.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell’esenzione o esclusione relativa alle insegne di esercizio, non è sufficiente che il supporto pubblicitario si trovi nel luogo in cui il servizio viene materialmente prestato: occorre che quel luogo abbia effettiva natura di sede principale o secondaria dell’impresa.
  • Una struttura automatizzata, mobile o destinata esclusivamente all’erogazione del servizio può essere considerata un punto operativo o uno strumento dell’attività, senza assumere la qualifica giuridica di sede.
  • La qualificazione della struttura dipende dalle sue caratteristiche concrete: organizzazione stabile, autonomia funzionale, presenza di attività amministrativa o gestionale e riconoscibilità come sede dell’impresa.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve poter dimostrare con elementi oggettivi che il luogo costituisce una vera sede secondaria e non soltanto un’installazione destinata alla vendita o alla prestazione del servizio.
  • Le esenzioni in materia tributaria sono generalmente interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente comprese nella previsione normativa.

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