L.R. Liguria 24/2011
Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 24/2011 modifica l’art. 47 della l.r. 29/1994 in materia di caccia e prevede una norma transitoria: entro sei mesi dall’entrata in vigore il Consiglio regionale deve deliberare sullo studio per individuare i valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna. L’atto ha esaurito i suoi effetti applicativi.
Modifica alla disciplina regionale sulla protezione della fauna e sul prelievo venatorio
Modifica della disciplina sul prelievo venatorio e sui valichi migratori
La legge regionale della Liguria 4 ottobre 2011, n. 24 interviene sulla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, che disciplina la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio. Il provvedimento si limita a modificare una disposizione puntuale dell’articolo 47 e a dettare una specifica norma transitoria.
Contenuto della modifica
La legge sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. n. 29/1994. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto sostitutivo della nuova lettera, ma risulta chiaro che l’intervento riguarda la disciplina regionale dei divieti o delle limitazioni connesse all’attività venatoria nei valichi interessati dalle rotte migratorie.
Norma transitoria e adempimento del Consiglio regionale
Il legislatore regionale stabilisce un termine preciso per un adempimento istituzionale:
- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
- il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria,
- su proposta della Giunta regionale,
- deve deliberare in merito allo studio per l’individuazione dei valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna.
Questa previsione ha natura transitoria e si riferisce a un’attività istruttoria e deliberativa da svolgersi nel termine indicato.
Ambito territoriale e applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Liguria e si inserisce nella normativa regionale sulla tutela della fauna e sull’esercizio venatorio.
Attualità dell’atto
L’atto è oggi da considerarsi sostanzialmente esaurito nei suoi effetti applicativi, in quanto privo di contenuti permanenti ulteriori rispetto alla modifica normativa e al termine transitorio già decorso.
Testo integrale
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