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Legge

L.R. Liguria 26/2011

Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)

Normativa regionaleL.R. Liguria 26/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 4 ottobre 2011, n. 26 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23, aggiungendo un nuovo articolo 52-bis al testo di modifica del testo unico regionale sul commercio. Il provvedimento ha natura eminentemente correttiva e urgente, senza contenere disciplina autonoma di merito nel testo fornito.

Integrazione urgente della legge regionale 23/2011 sul commercio

Integrazione urgente della disciplina regionale sul commercio

La legge regionale della Toscana 4 ottobre 2011, n. 26 ha carattere meramente modificativo e interviene sulla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23, che a sua volta aveva modificato il testo unico regionale in materia di commercio. Nel testo fornito l’unico contenuto sostanziale è l’inserimento di un nuovo articolo 52-bis nella legge regionale n. 23 del 2011, disposto con dichiarazione d’urgenza.

Oggetto dell’intervento

L’atto non introduce una disciplina autonoma e compiuta, ma si limita ad aggiungere una disposizione integrativa alla legge regionale n. 23/2011. Dal testo disponibile non emergono il contenuto materiale dell’articolo 52-bis né ulteriori regole operative, economiche o procedurali.

Profili applicativi e portata della norma

  • La modifica riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale della Toscana.
  • L’effetto dell’atto è quello di integrare la normativa regionale già vigente in materia di commercio.
  • Non risultano nel testo fornito termini, scadenze, regimi transitori o disposizioni finanziarie autonome.

Urgenza e attualità

La legge è accompagnata da dichiarazione d’urgenza, ma il contenuto disponibile è limitato a una modifica normativa puntuale già assorbita nel sistema legislativo regionale successivo. Per tale ragione, come atto autonomo ha oggi utilità pratica molto limitata e va considerato sostanzialmente superato dal consolidamento della disciplina regionale successiva.

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