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Legge

L.R. Liguria 28/2011

Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale

Normativa regionaleL.R. Liguria 28/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce per il servizio sanitario regionale un programma assicurativo di gestione diretta dei rischi di responsabilità civile, finanziato da un fondo speciale destinato ai risarcimenti dei sinistri. La Giunta regionale ne definisce criteri, modalità, ammontare del fondo, quote a carico delle singole aziende/enti e indirizzi per le gestioni liquidatorie sanitarie. Si applica anche alle gestioni liquidatorie, per quanto compatibile.

Programma assicurativo regionale per la gestione diretta dei rischi di responsabilità civile del servizio sanitario

Programma assicurativo regionale per la responsabilità civile sanitaria

La legge disciplina, per la Regione indicata nel titolo, uno strumento di gestione diretta dei rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. L’obiettivo è migliorare efficienza ed economicità della copertura dei sinistri sanitari, tramite un programma assicurativo alimentato da un fondo speciale dedicato.

Finalità e struttura del sistema

La Regione promuove la creazione di un modello di gestione dei rischi che non si fonda esclusivamente su coperture assicurative tradizionali, ma su un fondo speciale destinato a coprire gli esborsi per i risarcimenti dovuti dai soggetti del servizio sanitario regionale. Il programma può essere gestito direttamente dalla Regione oppure affidato, mediante individuazione specifica, a una o più Aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale.

Fondo speciale per il pagamento dei sinistri

Il fondo speciale è la dotazione finanziaria del sistema ed è finalizzato a sostenere i costi dei risarcimenti conseguenti ai sinistri. La norma non disciplina in dettaglio le singole modalità operative di utilizzo del fondo, ma ne affida la definizione alla disciplina attuativa regionale.

Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale è l’organo competente a definire gli elementi essenziali del programma assicurativo, in particolare:

  • i criteri e le modalità di gestione del programma, con individuazione dell’Azienda o degli enti incaricati;
  • l’ammontare del fondo speciale, in misura sufficiente a far fronte agli esborsi previsti;
  • la quota del fondo sanitario di competenza di ciascuna Azienda o ente del Servizio Sanitario Regionale da destinare al fondo speciale;
  • gli indirizzi per la gestione delle sinistrosità relative alle gestioni liquidatorie.

Ambito di applicazione alle gestioni liquidatorie

Le disposizioni sul programma assicurativo e sul fondo speciale si applicano, per quanto compatibili, anche alle sinistrosità concernenti le gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi della legge statale richiamata. Ciò estende la logica di gestione dei rischi anche ai residui contenziosi o risarcitori di tali gestioni, nei limiti della compatibilità con la loro natura.

Aspetti finanziari

La disciplina finanziaria è richiamata in modo sintetico e non è sviluppata nel testo fornito. Resta centrale la previsione secondo cui ciascuna Azienda o ente del Servizio Sanitario Regionale contribuisce al fondo speciale per la quota di fondo sanitario determinata dalla Giunta regionale.

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